La Ue alle aziende aquilane: "Sgravi fiscali da restituire"

15 Agosto 2015

Una parte delle aziende aquilane beneficiarie di sgravi fiscali dopo il terremoto del 6 aprile 2009 non ha subito alcun danno e per questo dovrà risarcire al governo la riduzione di imposte e contributi previdenziali obbligator

L'AQUILA. Non hanno subito alcun danno dal simsa del 6 aprile 2009 e per questo dovranno risarcire al governo le riduzione di imposte e dei contributi previdenziali obbligatori ottenuti senza averne diritto. Lo ha deciso la Commissione Europea che rifila una stangata a una parte delle aziende aquilane. Le potenziali vittime della decisione di Bruxelles sugli sgravi fiscali concessi con la finanziaria 2012 sono le aziende (115) che non rientrano nel regolamento "de minimis" che esclude i piccoli importi di aiuto fino a 200 mila euro. E l'Ue obbliga l'Italia a battere cassa. «Le autorità italiane», è la decisione dell'Unione europea, «sono tenute a recuperare gli aiuti di Stato incompatibili e anche l'importo della sovracompensazione ottenuta dalle imprese. Se tali misure non sono ben impostate e mirate possono conferire un vantaggio concorrenziale iniquo alle imprese, falsando la concorrenza nel mercato unico».

La decisione è arrivato dopo l’indagine avviata dalla Commissione europea per valutare se le misure fossero in linea con le norme europee in materia di aiuti di Stato. Il risultato è che, secondo l'Europa, «non erano ben orientate allo scopo di indennizzare i danni arrecati alle imprese a seguito di calamità naturali» e «non obbligavano le imprese a dimostrare di avere subito un danno e non imponevano di provare l’importo dei danni subiti, il che significa che l’importo dell’aiuto non era commisurato al valore effettivo del danno».

In pratica un'impresa situata in una zona ammissibile poteva beneficiare degli aiuti «a prescindere dal fatto di avere subito o meno un danno a causa di una data calamità naturale», spiega la commissione. «Questo significa, ad esempio, che un'impresa con sede legale all'interno della zona colpita, ma senza alcuna presenza fisica o attività economica in loco, avrebbe avuto il diritto di ottenere aiuti; inoltre le misure non imponevano alle imprese di provare l'importo dei danni subiti, il che significa che l'importo dell'aiuto non era commisurato al valore effettivo del danno». Perciò secondo la commissione alcune aziende hanno ottenuto un indennizzo »senza aver subito alcun danno, mentre altre hanno beneficiato di una sovracompensazione dei danni: ciò conferisce a tali imprese un indebito vantaggio economico rispetto alla concorrenza, che deve invece operare senza tale finanziamento pubblico, ed equivale a un aiuto di Stato incompatibile ai sensi delle norme Ue».

Il risultato è che il governo è tenuto a recuperare gli aiuti di Stato incompatibili erogati nell'ambito delle misure in esame «solamente nei casi in cui i beneficiari non possono aver subito alcun danno perché non avevano alcuna attività economica in zona». Relativamente al terremoto del 2009 in Abruzzo, l'Ue precisa che «le autorità italiane devono recuperare anche l'importo della sovracompensazione ottenuta dalle imprese».

A essere messi in discussione sono tutti gli sgravi introdotti per favorire le aziende colpite da «sei calamità naturali verificatesi in Italia tra il 1990 e il 2009», ma le uniche aziende colpite saranno quelle aquilane:  la Commissione non impone il recupero dell'aiuto dalle imprese che esercitavano un'attività economica nelle zone disastrate perché in Italia le imprese non hanno l'obbligo di tenere documentazione contabile per più di dieci anni, «il che rende impossibile quantificare la sovracompensazione che un'impresa con attività economica nella zona interessata avrebbe percepito ai tempi».