Lavoratrice senza il Green pass Il giudice: sospensione illegittima

29 Novembre 2022

La sezione lavoro del tribunale ha condannato una società di pulizie che opera anche in ospedale La dipendente dovrà ricevere la retribuzione per il periodo in cui è stata fermata, con gli interessi

L’AQUILA. «I vaccini attuali non proteggono dal contagio». Basare l’obbligo vaccinale dei lavoratori sul presupposto di prevenzione secondo il quale chi non vi si sottopone – a differenza del vaccinato – possa contagiare gli altri crea una discriminazione «rilevante» tra vaccinati e non. Dunque, la lavoratrice della ditta di pulizie sospesa dal lavoro perché non esibisce il Green pass deve ricevere tutta la retribuzione (dalla sospensione al ripristino) oltre agli interessi e alla rivalutazione. Lo scrive, in una sentenza, il giudice della sezione lavoro e previdenza del tribunale dell’Aquila Giulio Cruciani.
la sentenza
Il caso nasce dal provvedimento della ditta Dussmann Service srl che, in forza di una circolare Asl, ha esteso l’obbligo vaccinale ai propri dipendenti all’interno del sistema di pulizia dell’ospedale attraverso la richiesta del Green pass obbligatorio. La lavoratrice, la dirigente provinciale dell’Ugl Monica Sofia Benta – già candidata alle Comunali del 2017 nella lista Benvenuto presente a sostegno del sindaco Pierluigi Biondi – ha impugnato il provvedimento. La prima contestazione si è basata sul fatto che «una circolare non supera e annulla i dettami normativi, e tale disposizione poteva essere valida, eventualmente, ma da approfondire, soltanto per il personale in forza al settore sanitario», come fanno sapere dall’Ugl L’Aquila. «Di fatto la Dussmann Service srl chiedeva, o meglio obbligava, il proprio personale a effettuare le vaccinazioni richiedendole attraverso la famigerata tessera verde, ritenibile di fatto discriminatoria, anche dopo la data del primo maggio 2022; ciò non poteva essere». Da qui la sospensione – senza retribuzione – della lavoratrice, la quale ha impugnato la «decisione unilaterale dell’azienda», avvalendosi dell’assistenza dell’avvocato Luca Silvestri, del Foro dell’Aquila. La lavoratrice s’è vista riconoscere il diritto al rientro in azienda «senza necessità di effettuare vaccinazioni di sorta e presentazione del Green pass».
la sentenza
In quattro pagine di sentenza il giudice del lavoro Giulio Cruciani ha dichiarato «illegittima la sospensione dal lavoro della ricorrente a decorrere dal 15 ottobre 2021» e condannato «la società resistente al pagamento», in favore della lavoratrice, «della retribuzione globale di fatto dal momento della sospensione sino al ripristino della stessa, oltre interessi e rivalutazioni». La ditta dovrà pagare anche le spese di lite (2.500 euro).
corte costituzionale, meno 1
La sentenza del tribunale aquilano arriva alla vigilia dell’udienza pubblica della Corte Costituzionale che deciderà se la scelta di sospendere per 20 mesi i lavoratori pubblici e i militari non vaccinati contro il Covid sia stata corretta o lesiva della Carta fondamentale. Domani la Corte deciderà sulla sospetta violazione di 11 articoli della Costituzione, esprimendosi sulle 15 ordinanze rimesse dai tribunali del lavoro di Padova, Brescia e Catania, oltre che da quelli amministrativi di tutta Italia, come il Tar della Lombardia, del Lazio e il Cga Sicilia. Una decisione che arriva dopo la caduta, a inizio novembre, dell’ultimo obbligo vaccinale, a cui doveva sottostare il personale sanitario. Il giudice, nei motivi della decisione, premette che «verrà valutata non la legittimità dell’obbligo vaccinale, ma la legittimità della sospensione dal lavoro per assenza di vaccinazione obbligatoria per alcune categorie di lavoratori o di una certa fascia d’età». Sui vaccini il giudice scrive: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non contagi a sua volta». Per l’avvocato Silvestri «la sentenza afferma che la dignità costituzionale del diritto al lavoro non è meno rilevante del diritto alla salute e che va sempre salvaguardato il bilanciamento dei diritti previsto dai padri costituenti».
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