Locali in centro, Comune bocciato dal Tar

13 Gennaio 2019

Accolto il ricorso di alcuni residenti contro le licenze rilasciate senza un criterio a bar, pub e ristoranti

L’AQUILA. Il Comune non può rilasciare senza un criterio preciso le licenze di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie) all’interno del centro storico dell’Aquila. Lo ha deciso il Tar con una sentenza pubblicata due giorni fa. Il ricorso alla giustizia amministrativa è stato fatto da alcuni residenti: Cesidio Gualtieri, Carlo Tatozzi, Tiziana Gallo, Marcantonio Cappa, Andrea Vignini e Nunzio Centi Pizzutilli, rappresentati e difesi dall’avvocato Cesidio Gualtieri. I ricorrenti avevano già nel 2016 inviato una diffida al Comune per fermare il proliferare di nuovi locali nel centro storico in ricostruzione chiedendo «di adottare i criteri di programmazione per il rilascio delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande, nell’ambito dell’individuazione territoriale d’incidenza e di annullare o revocare le licenze rilasciate senza la previa determinazione dei citati criteri». Il Comune aveva replicato che «la normativa invocata dai ricorrenti deve ritenersi superata in seguito al recepimento della normativa europea in materia di liberalizzazioni delle attività economiche private e quindi devono, parimenti, ritenersi disapplicati gli atti di programmazione eventualmente adottati in esecuzione della previgente normativa regionale». Il Tar invece ha dato ragione ai residenti indicando come riferimento normativo ancora valido il decreto legislativo numero 59 del 2010. In tale decreto, all’articolo 64, è scritto che «al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale».Per il Tar sussiste l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza dei ricorrenti volta a promuovere l’adozione degli strumenti di programmazione. All’obbligo del Comune di adottare tali strumenti, consegue la necessità che l’Ente verifichi se le autorizzazioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico dell’Aquila, rilasciate in assenza dei necessari atti di programmazione, interferiscano con la tutela dei valori artistici, storici, architettonici e ambientali del centro storico, dell’esigenza di tutela salute pubblica resa evidente dalla necessità di garantire meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e, infine, con l’esigenza di salvaguardia del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità». Il Tar infine «dichiara» l’obbligo del Comune «di adottare il provvedimento espresso (gli strumenti di programmazione delle aperture) entro 60 giorni dalla notifica e dispone, in caso di persistente inerzia del Comune, che sia la prefettura a provvedere attraverso un commissario ad acta.
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