Map di Onna, no alle spese extra

Il giudici danno ragione a 40 cittadini: quegli oneri condominiali non sono dovuti
L’AQUILA. Il Tar dell’Aquila, con una sentenza pubblicata ieri, ha dato ragione a 40 cittadini di Onna che ancora sono nei Map – moduli abitativi provvisori costruiti nel post sisma 2009 – i quali quindi non dovranno pagare gli oneri condominiali, in media quasi 500 euro l’anno. I giudici amministrativi – confermando una precedente decisione che riguardava i Map di San Gregorio – hanno annullato la delibera di consiglio comunale dell’Aquila del 19 marzo 2015 nel punto in cui parla di «oneri economici a carico degli assegnatari dei Map per l’utilizzo del loro alloggio e, specificamente, ha previsto far pagare loro la somma di euro 0,60 a metro quadrato al mese a titolo di manutenzione ordinaria». I cittadini sono stati rappresentati in giudizio dagli avvocati Fausto Corti e Sara Cecala. «I ricorrenti, assegnatari di alloggi Map di Onna», si legge nella sentenza, «riferiscono di aver avuto conoscenza di detta deliberazione quando hanno ricevuto, per la prima volta nel settembre 2022, l’intimazione di pagamento del canone». Il Tar, motivando l’accoglimento del ricorso, afferma che il Comune non può porre a carico degli assegnatari un importo stimato solo in astratto. Le norme post sisma «distinguono il canone concessorio o di locazione dalle spese di manutenzione ordinaria poste a carico degli assegnatari. Se per spese di manutenzione si intendesse (in contrasto con il significato letterale) un onere stabilito a priori discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, senza alcuna definizione normativa dei criteri di liquidazione e riferito anche ad altri immobili dei quali i ricorrenti non hanno il godimento, si tratterebbe di una prestazione imposta. Non è poi rinvenibile nelle norme alcun fondamento testuale, né logico, né dogmatico che giustifichi la decisione del Comune di porre a carico degli assegnatari le spese di manutenzione degli alloggi e delle parti comuni in misura diversa o non comprovatamente corrispondente ai costi a tal fine sostenuti. Deve quindi concludersi che l’onere per spese di manutenzione straordinaria non può essere posto a carico degli assegnatari degli alloggi Map, mentre le spese di manutenzione ordinaria possono essere ripetute nei loro confronti solo se comprovate e relative alle parti esclusive e comuni degli alloggi occupati, esclusi quelli dei quali essi non hanno il godimento». (g.p.)

