SULMONA

Metanodotto Snam, Tar respinge il ricorso del Comune

L'Amministrazione comunale era ricorsa al tribunale amministrativo contro l'Autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l'esercizio del gasdotto

SULMONA. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comune di Sulmona contro l'Autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l'esercizio del metanodotto Sulmona-Foligno. Snam fa sapere che "La sentenza si esprime sia sulla validità della Via (Valutazione di impatto ambientale) sia sulla valenza pianificatoria dei decreti ministeriali di perpetrazione della rete, sia sulle prescrizioni ante operam".

Secondo l'azienda "Il Tar scrive infatti che "i termini di efficacia del decreto Via trovavano applicazione ai soli procedimenti, evidentemente diversi da quello all'esame, incardinati dopo il gennaio 2008". A sostegno di tale conclusione, cita una serie di precedenti della Corte di giustizia, anche in materia di tutela dell'ambiente e il più recente orientamento del Consiglio di Stato, e pertanto dichiarando il motivo del ricorso inammissibile e infondato".

Non solo: il Tar ha rigettato anche la tesi dei ricorrenti sulla illegittimità del decreto ministeriale che classifica la rete nazionale dei gasdotti. I giudici amministrativi affermano che "non è condivisibile l'architrave logico da cui muove la tesi del ricorrente, secondo il quale i decreti ministeriali recanti l'aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti avrebbero natura pianificatoria". I giudici aggiungono in generale che "la non sottoposizione a Vas (Valutazione ambientale strategica relativa a un' infrastruttura, n.dr) dei progetti dei gasdotti della rete nazionale è stata già affrontata e risolta sia dalla Commissione europea sia dalla giurisprudenza espressasi sul progetto all'esame" affermando analoghi principi già espressi in occasione dell'altro ricorso promosso (in quel caso contro l'impianto di compressione) dal Comune di Sulmona".

In relazione, infine, al rapporto fra le prescrizioni Via e l'autorizzazione unica, ossia riguardante il tema della "antecedenza" delle verifiche di ottemperanza, prevede che si ottemperi alle stesse "in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori". Il Comune di Sulmona è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali in favore di Snam Rete Gas (euro 14 mila oltre ad accessori come per legge).