Morto di epatite a 55 anni: eredi risarciti fino al 2027

5 Maggio 2021

AVEZZANO. Aveva contratto l’epatite C durante il trattamento di emodialisi. Per questo il tribunale di Avezzano ha riconosciuto un indennizzo per gli eredi dell’uomo morto un anno fa. La somma...

AVEZZANO. Aveva contratto l’epatite C durante il trattamento di emodialisi. Per questo il tribunale di Avezzano ha riconosciuto un indennizzo per gli eredi dell’uomo morto un anno fa. La somma stabilita è di oltre 60mila euro, da corrispondere in 1.800 euro ogni bimestre per sei anni. In particolare, il giudice della sezione lavoro, Antonio Stanislao Fiduccia, con la sentenza numero 55 del 17 aprile 2021, ha stabilito il diritto del ricorrente a percepire l’indennizzo della legge 210/92 dalla data della domanda, presentata nel 2013, fino al giorno della morte avvenuta due anni fa. Il consulente tecnico nominato da tribunale ha stabilito che «quanto al nesso causale tra la patologia diagnosticata e i trattamenti di emodialisi cui M.I. fu sottoposto, in assenza di altri fattori ai quali poter attribuire il contagio, si può affermare in termini di elevate probabilità che ebbe a contrarre il virus dell’epatite C nel corso delle emodialisi (genericamente idonee al contagio) effettuate dal 1998 presso il Centro emodialisi di Avezzano». La famiglia di M.I. è assistita dall’avvocato Cristian Carpineta. L’uomo, scomparso lo scorso anno all’età di 55 anni, dal 1994 si era sottoposto regolarmente alla dialisi nel centro dell’ospedale di Avezzano, in seguito a una patologia renale che ne aveva compromessa la funzionalità. Dopo quattro anni aveva scoperto di aver contratto l’epatite C, probabilmente attraverso il macchinario deputato al trattamento di emodialisi. «Si tratta di una sentenza importante», spiega l’avvocato Carpineta, «poiché, seppur non prevista dalla norma la fattispecie di causa, con un’interpretazione ad hoc, il tribunale di Avezzano ha esteso i benefici della legge 210 del 1992 anche al caso delle emodialisi, in quanto trattamenti ospedalieri aventi ad oggetto il sangue».
«Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l’indennizzo previsto dalla legge del 1992», si legge nella sentenza, «deve essere interpretato nel senso che il rischio per cui prevede l’indennizzo comprende anche l’ipotesi in cui il contagio sia derivato dalla contaminazione del sangue proprio del contagiato durante un’operazione di emodialisi, a causa di un’insufficiente pulizia della macchina per emodialisi dalle sostanze ematiche lasciate da altro paziente, con la conseguenza che al contagiato compete l’indennizzo di cui alla norma. Ammettendo la spettanza del beneficio nel caso di contagio da emoderivati e, quindi, con riguardo a una fattispecie che prescinde dal concetto stesso di trasfusione, rende pienamente possibile, come interpretazione costituzionalmente orientata ed anzi doverosa sul piano costituzionale, un’esegesi della norma nel senso di comprendere una fattispecie di contagio da emodialisi». (f.d.m.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.