Mutui, interessi da applicare solo sulle rate sospese

Sentenza favorevole ai terremotati del 2009 che avevano beneficiato del blocco temporaneo dei pagamenti
L’AQUILA. Due recenti sentenze dell’Arbitro bancario finanziario, autorevole organismo emanazione di Bankitalia deputato a risolvere le controversie in materia finanziaria, hanno fatto chiarezza, forse per sempre, su un principio molto importante nel credito del post-sisma visto che interessa centinaia di persone terremotate: in relazione ai mutui sospesi gli interessi si pagano solo sulle rate bloccate e non sull’intero capitale residuo.
In uno di questi due casi la ricorrente aveva stipulato un contratto di mutuo per l’importo di 90mila euro da restituire in 135 rate ognuna delle quali al tasso di interesse del 5,6 per cento. Dopo il sisma del 2009 il pagamento delle rate è stato sospeso. Alla ripresa del pagamento, dopo alcuni mesi la ricorrente ha constatato sul suo piano di ammortamento degli interessi in eccesso rispetto a quanto immaginato. La donna, infatti, non era stata informata che nel periodo di sospensione sarebbero maturati interessi per oltre 6mila euro.
Di lì due ricorsi presentati e vinti dall’avvocato Enzo Cacio del Foro dell’Aquila.
La sentenza, su questo caso, ha confermato «il diritto della parte ricorrente al pagamento degli interessi sulle sole rate sospese (capitale più interessi pattuiti) e dispone che l’intermediario bancario restituisca alla parte ricorrente gli eventuali interessi corrisposti in eccesso».
Il collegio piega questa decisione applicando una legge del 2009. «Non può essere trascurata da avviso del collegio», si legge nella motivazione, «un dato testuale della norma in esame: l’articolo 6, nel regolare taluni aspetti fiscali del caso di specie, fa espresso riferimento agli interessi attivi relativi alle rate sospese. Di talché l’argomento letterale già consente di concludere nel senso che gli interessi dovuti a causa della sospensione del pagamento disciplinata dalla medesima disposizione di legge maturano proprio sull’importo complessivo delle rate scadute in tale periodo e non su tutto il capitale che il mutuatario deve ridare».
«Appaiono incontestabili», dicono i giudici,« le finalità solidaristiche che hanno ispirato la norma in esame per cui non appare irragionevole ritenere, sulla base dell’articolo 2 della Costituzione, che sussista un dovere delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti».
Nell’altra sentenza “fotocopia” il ricorrente, sempre assistito dall’avvocato Cacio, aveva contratto un mutuo per 130mila euro al tasso del 5,66 per cento obbligandosi a pagare 195 rate dell’importo di 1.074 euro ciascuna. Nel piano di ammortamento, dunque, fu inserito un debito di oltre 8mila euro. Anche in questo caso, dunque il ricorrente ha avuto soddisfazione e la banca si è adattata alla sentenza. Decisioni che danno sollievo ai terremotati, alcuni dei quali non hanno più lavoro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

