Niente cantina vinicola su terreni in area Parco

20 Ottobre 2020

L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso di una società agricola di Capestrano alla quale la Soprintendenza aveva negato il nulla osta ambientale e il permesso di costruire in relazione al progetto...

L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso di una società agricola di Capestrano alla quale la Soprintendenza aveva negato il nulla osta ambientale e il permesso di costruire in relazione al progetto che prevedeva la realizzazione di una cantina vitivinicola. I terreni su cui doveva sorgere la struttura, si legge nella sentenza, “risultano posizionati all’interno del Parco Gran Sasso-Monti della Laga in zona agricola a sviluppo controllato del piano regolatore esecutivo del Comune di Capestrano in base al quale è consentito realizzare edifici residenziali, impianti produttivi e quant’altro previa acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati. I terreni ricadono altresì in zona B1 del Piano paesaggistico regionale, all’interno della quale è consentito realizzare interventi connessi all’agricoltura”.
Il Tar, respingendo il ricorso, ha convenuto con le ragioni della Soprintendenza e che cioè la zona si trova “alle pendici della catena del Gran Sasso e attestato in prossimità del fiume Tirino, caratterizzato a tutt’oggi dalla prevalenza di un assetto naturale e rurale scarsamente antropizzato, ricompreso nel perimetro del Parco Gran Sasso-Laga; la vallata su cui si attesta l’intervento presenta fondali scenici montuosi d’eccezione arricchiti dai borghi storici, è solcata dal corso del fiume Tirino e presenta pregevoli episodi di architettura monumentale. In questo quadro devono condividersi le considerazioni della Soprintendenza per cui – nonostante il tetto giardino – una costruzione con un’amplissima superficie (10.000 metri quadrati) che si erge mediamente di più di 5 metri sul piano di campagna al centro di una vallata del tutto intatta avrebbe avuto un impatto che finirebbe per compromettere del tutto i valori paesaggistici di uno scenario di grande bellezza, che integra una realtà unica e irripetibile che assume un rilievo regionale, anche sotto il profilo economico per la capacità di attrazione dei flussi di turismo storico-naturalistico e gastronomico e che ha una ragione d’essere solo a condizione che vengano integralmente preservati gli originari scenari ambientali e paesaggistici. Infine, è del tutto irrilevante la circostanza per cui il Comune sarebbe già stato ampiamente antropizzato, sia perché comunque si tratta di interventi collocati su un altro versante lontano da quello qui in questione e comunque che non potrebbe giustificare ulteriori compromissioni dell’assetto paesaggistico».(g.p.)