Niente sexy shop nei centri storici

Delibera di giunta per il capoluogo e le frazioni: sì a commercio tipico e artigianato, no alle officine e agli articoli funebri
L’AQUILA. La giunta comunale del capoluogo di regione ha approvato, nei giorni scorsi, una delibera (che ora dovrà passare in commissione e poi approdare in consiglio) proposta dall’assessore Luigi D’Eramo (Lega), che riguarda in particolare le frazioni del Comune dell’Aquila. Si tratta, in sostanza, di una variante al piano regolatore generale che “introduce nella disciplina edilizia attuativa per gli interventi nei centri storici del capoluogo e delle frazioni alcune misure di flessibilità nel riutilizzo degli edifici, al fine di rivitalizzare la funzione propria di tali aree di primario centro di interesse e attrazione”.
CAMBIO DESTINAZIONE D’USO.
La richiesta di tale modifica era giunta proprio dalle frazioni che, si spera, fra una quindicina di anni avranno molti edifici nuovi che potrebbero essere sfruttati – soprattutto ai piani terra dove un tempo c’erano stalle, pagliai, vecchi magazzini, ruderi – per insediarci attività commerciali. La proposta, che permette nella sostanza il cambio di destinazione d’uso, è stata rivista dopo che la Provincia (ente che deve validare la variante al Piano regolatore generale) aveva chiesto di apportare alcune correzioni. A quel punto il Comune “prendendo atto dei rilievi scaturiti e tenuto conto della portata e della rilevanza delle osservazioni della Provincia” ha fatto delle modifiche e a fine ottobre 2018 “nel corso di apposito incontro” è stato condiviso un nuovo testo e la Provincia dell’Aquila “ha attestato la compatibilità dell’intera variante normativa con il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale e il non contrasto con le norme statali e regionali vigenti in materia”.
ATTIVITÀ CONSENTITE. Ma vediamo che cosa prevede nel dettaglio tale variante. La delibera ha due allegati nei quali si specificano le attività che possono essere insediate nei centri storici del Comune dell’Aquila. L’allegato 1 elenca le cose che si possono fare, l’allegato 2 le cose che non si possono fare, per esempio non è possibile aprire un sexy shop. Attività ammesse nelle zone A e B del centro storico del capoluogo e nella zona A dei centri storici delle frazioni: attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa; attività di pubblico esercizio riconducibili alla tradizione culinaria e agroalimentare del made in Italy con riferimento alle cucine locali e regionali; attività di impresa artigiana nei seguenti settori: produzioni alimentari tipiche artigianali riconducibili alla tradizione gastronomica e dolciaria italiana (esempio gelateria, yogurteria, gastronomia, pasticceria); servizi alla persona (esempio parrucchiere, barbiere, estetista); lavorazioni artistiche e tradizionali; studi e ambulatori professionali; ambulatori veterinari; librerie e altre attività di divulgazione della cultura; somministrazione bevande in maniera prevalente solo in locali muniti di bagno per disabili con superficie complessiva superiore a quaranta metri quadrati.
ATTIVITÀ VIETATE. Queste, invece, le attività non ammesse nei centri storici del Comune: attività commerciali all’ingrosso, rottami e materiali di recupero, articoli per imballaggio industriale, autoveicoli e simili, veicoli, motocicli e parti di ricambio, motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi; pneumatici e relativi accessori e ricambi; combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili. Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria; materiali e componenti meccanici e simili, materiali antincendio e accessori; macchine e attrezzature per l’agricoltura e simili compresi ricambi e accessori; prodotti per agricoltura e zootecnia; materiali da costruzione, legnami; articoli funebri; sexy shop; prodotti chimici (salvo articoli di ferramenta e chimico-sanitaria); olii lubrificanti; impianti di gas liquido; imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzeria ed elettrauto; discoteche, discobar e locali da ballo in genere. Il tutto fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgevano le suddette attività alla data di entrata in vigore del piano urbano commerciale (2002), sono però vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio) nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata”.
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