Non può tenere il fucile del padre morto

18 Maggio 2021

Il Tar conferma il divieto imposto dalla prefettura: «È inaffidabile perché non ha denunciato l’arma»

L’AQUILA . Il Tar ha confermato la decisione della prefettura di disporre per un cittadino «il divieto di detenere armi e munizioni, e posto l’obbligo di cessione a terzi di arma in giudiziale sequestro». I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso del cittadino che era stato denunciato per minaccia e omessa custodia di armi. In particolare «il ricorrente», scrive il Tar nella premessa alla motivazione, «avrebbe minacciato due suoi inquilini a causa del mancato pagamento di alcune somme relative alla conduzione di un immobile per cui, a seguito della denuncia degli stessi, l’autorità giudiziaria aveva delegato i carabinieri dell’Aquila a effettuare una perquisizione in esito della quale veniva rinvenuto un fucile intestato al padre, deceduto in precedenza, che il ricorrente però non aveva denunciato». Inoltre, i carabinieri avevano affermato che «l’uomo abitava ancora nella casa paterna e pertanto avrebbe potuto facilmente avere nella sua disponibilità il fucile». I giudici hanno respinto il ricorso perché «la disciplina delle armi è informata al principio di precauzione, cioè è diretta a prevenire possibili abusi nell’uso delle armi in esito a un giudizio diretto alla verifica della sussistenza di un rischio di un possibile uso improprio. Il divieto di portare armi dunque non presuppone affatto un precedente accertato abuso nella tenuta delle armi – risultando sufficiente la mera possibilità che il soggetto possa abusarne – ma ha solamente natura e contenuto di carattere tipicamente preventivo e cautelare. Ne consegue che il ruolo del giudice amministrativo sulla valutazione di autorizzare o vietare il porto di un’arma con finalità cautelari, non certo sanzionatorie, si arresta al limite della ragionevolezza. Nel caso specifico non vi sono dubbi che, in concreto sussistesse la possibilità di un abuso dell’arma in quanto, nella realtà delle cose, il cittadino aveva la possibilità di accedere liberamente alla abitazione dove viveva la madre e, in conseguenza, di entrare in possesso del fucile del defunto padre. In tale contesto, appare dunque un comportamento colpevole e rilevante l’omessa denuncia del fucile intestato al padre. Si tratta di una circostanza che, ai fini del giudizio di assoluta affidabilità, non poteva essere sottovalutata dall’autorità di pubblica sicurezza. Pertanto, anche se il procedimento penale a carico del ricorrente fosse stato archiviato, il giudizio di non affidabilità è sufficientemente motivato con riferimento a elementi comunque idonei a far ritenere che le valutazioni dell’autorità non siano irrazionali o arbitrarie. In definitiva il decreto di divieto di detenzione del tutto ragionevolmente ha ritenuto che i comportamenti del ricorrente incidevano sensibilmente in ordine al necessario affidamento del non abuso delle armi richiesto dalla normativa vigente ai possessori di armi e di conseguenza la prefettura legittimamente ha proceduto all’adozione di un provvedimento cautelativo a tutela della pubblica e privata incolumità». (g.p.)
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