Occupa una casa popolare poi fa ricorso per il bando

L’AQUILA. Aveva chiesto al Comune dell’Aquila di indire il «concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale di proprietà pubblica», per poter così presentare la domanda e...
L’AQUILA. Aveva chiesto al Comune dell’Aquila di indire il «concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale di proprietà pubblica», per poter così presentare la domanda e ottenere la casa popolare. Ma intanto, senza attendere concorsi e atti burocratici aveva occupato abusivamente un appartamento comunale in quel momento libero. Non solo. Subito dopo si era comportato come se il padrone fosse lui tanto che a una verifica il Comune aveva accertato «la realizzazione di opere abusive all’interno dell’appartamento occupato, l’allaccio dell’utenza dell’energia elettrica al contatore del condominio, usufruendo così gratuitamente del servizio ai danni del condominio di proprietà pubblica». Dopo tutto questo si è rivolto a un legale e ha presentato un ricorso al Tar per contestare il silenzio mantenuto dal Comune sull’istanza da lui presentata circa l’indizione del concorso pubblico. Nel frattempo il Comune ha “ordinato” all’inquilino abusivo di lasciare l’alloggio. Anche l’ordinanza è stata impugnata davanti al Tar con un ricorso che è stato respinto. Nonostante questo l’inquilino abusivo non ha lasciato l’alloggio. Pochi giorni fa i giudici amministrativi si sono pronunciati pure sul ricorso relativo alla richiesta di “indizione del concorso pubblico”. Il Tar lo ha respinto con una formula inusuale: carenza di interesse da parte del ricorrente. Di solito è una formula che viene utilizzata quando chi ha fatto ricorso scrive ai giudici dicendo che non ha più interesse ad andare avanti. In questo caso invece la carenza di interesse deriva dal fatto che il ricorrente l’alloggio se l’è preso da solo in barba alle procedure e quindi (forzando un po’ il concetto espresso nella sentenza) non può avere interesse al concorso pubblico. Naturalmente dal punto di vista giuridico la questione è un po’ più complessa. Secondo il Tar «la legge stabilisce che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva che è un illecito che cessa solo con il venir meno dell’occupazione stessa. Da quanto riferito dal Comune e confermato dal ricorrente, ad oggi l’immobile risulta ancora illegittimamente occupato, per cui deve concludersi per l’impossibilità del ricorrente di partecipare a un eventuale bando per la carenza dei requisiti richiesti dalla legge. Il termine quinquennale non può, quindi, che decorrere dalla cessazione dell’illecito, pena una disparità di trattamento tra chi ha già rilasciato l’immobile da meno di un quinquennio (impossibilitato a partecipare al bando) e chi, nonostante l’inadempimento a un ordine di sgombero, persiste nell’illecito da oltre 5 anni» .
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