Paga troppe tasse, azienda rimborsata

Ditta batte Agenzia delle Entrate: la Cassazione dispone la restituzione a un’impresa che all’inizio non aderì alla sospensione
L’AQUILA. L’Agenzia delle Entrate dovrà rimborsare le tasse “erroneamente” pagate nel periodo 16 aprile 2009-30 giugno 2010 da una ditta che aveva sede nel comune di Popoli. Come noto, subito dopo il terremoto del 6 aprile 2009, il pagamento delle tasse fu sospeso nei Comuni individuati dal decreto numero 3 del Commissario delegato. In quel decreto erano ricompresi (e questo aspetto è meno noto) anche alcuni comuni della Provincia di Pescara e in particolare Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri. Con successiva ordinanza, la 3780 del 2009 si stabiliva che la sospensione riguardava “persone fisiche e giuridiche (imprese, aziende e società), inclusi i datori di lavoro, che alla data del 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dal terremoto”.
Nella recente sentenza della Cassazione, che dà ragione alla ditta di Popoli, è scritto che l’azienda “aveva corrisposto gli oneri tributari pur in presenza di disciplina agevolativa in ragione della calamità naturale e in seguito ha chiesto il rimborso, impugnando il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate e argomentando in analogia all’orientamento di questa Corte di Cassazione sul sisma della Sicilia orientale del 1990, ove viene equiparato chi si è avvalso a chi non si è avvalso del regime agevolativo. Il giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale risultava favorevole alla contribuente, ma la sentenza venne impugnata dall’Agenzia delle Entrate chiedendone la sospensione per possibile contrarietà alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, come da procedura conoscitiva avviata dai competenti uffici dell'Unione europea”. Semplificando: l’Agenzia delle Entrate si è opposta alla restituzione affermando che prima andava chiarita la vicenda della restituzione delle tasse non pagate nel post-sisma (argomento che ha tenuto banco per mesi in città) come chiedeva l’Ue. Come dire: che senso ha che io Stato restituisca soldi che poi il contribuente dovrà a sua volta restituire. Se invece non li dovrà restituire a quel punto il rimborso potrà avere corso. Ma già la commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della Agenzia delle Entrate dichiarandolo inammissibile “perché non consistente in una critica a capo di sentenza, né concretantesi in una richiesta di riforma della sentenza di primo grado, ma solo in una richiesta di sospensione in attesa di definizione amministrativa, affermando che nel frattempo la procedura comunitaria avrebbe dato esito favorevole per la parte contribuente”. La Cassazione ha confermato l’inammissibiltà del ricorso. Sempre semplificando al massimo: i giudici hanno ritenuto che quei soldi vanno restituiti e non si può opporre un fatto (la decisione dell’Unione europea) che per il momento è solo ipotetico.
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