Piazzale via Vicentini Privato batte Comune

L’AQUILA. Il Consiglio di Stato considera non legittima l’ordinanza del Comune dell’Aquila che aveva imposto alla società proprietaria del supermercato di via Vicentini (zona Porta Barete) di...
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato considera non legittima l’ordinanza del Comune dell’Aquila che aveva imposto alla società proprietaria del supermercato di via Vicentini (zona Porta Barete) di demolire “congegni tecnici quali: la posa in opera di barriere automatiche a sollevamento per la chiusura dei parcheggi realizzati sul piazzale antistante il supermercato Carrefour sito in via Vicentini, di distributori metallici automatici di ticket per pagamento sosta autoveicoli, la realizzazione di barriere stradali tipo New-jersey atti a impedire il libero transito e parcheggio degli autoveicoli”.
Il Consiglio di Stato (che ha riformato una decisione del Tar Abruzzo), qualificata l’area su cui era sorto il contenzioso (che risale a decenni fa) come “destinata a uso promiscuo pubblico-privata”, scrive che “il coordinamento tra le esigenze pubbliche e quelle private avrebbe potuto essere risolto con la preventiva individuazione di fasce orario d’uso (ad esempio notturne) libere, o con la perimetrazione di apposite zone di sosta riservate alla sola clientela del supermercato, o con la previsione del libero transito e parcheggio nei giorni di chiusura dell’esercizio commerciale. Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone infatti all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa debba coordinare gli opposti interessi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile. In ragione della proprietà privata dell’area, ancorché gravata da servitù d’uso pubblico”, il Consiglio di Stato scrive che “la zona oggetto del contenzioso non è demaniale. Pertanto l’ordinanza di demolizione è viziata laddove parla della natura demaniale del sito”.(g.p.)

