Porta Bazzano, Comune battuto

26 Marzo 2020

Cittadino vince ricorso al Tar contro l’annullamento di un permesso a costruire per una sopraelevazione

L’AQUILA. Si è chiusa dopo quasi 4 anni (salvo ulteriori ricorsi davanti al Consiglio di Stato) una vicenda che vedeva contrapposti un cittadino e il Comune dell’Aquila per la presunta sopraelevazione di un edificio in piazzetta Porta Bazzano 12, uno dei luoghi più belli e simbolici della città. Il Tar ha dato ragione al cittadino.
Il Comune, nel 2016, aveva rilasciato un permesso a costruire – annullato nel 2019 – perché, dopo accertamenti eseguiti dall’Ispettorato urbanistico comunale, era stata rilevata, rispetto alla confinante proprietà dell’Istituto delle Suore Missionarie Francescane di Gesù Bambino, una presunta “illegittimità relativa all’andamento della sopraelevazione”. Secondo i giudici del Tar “il verbale istruttorio – sul quale si fonda l’ordinanza che revoca il permesso a costruire – in relazione alla sopraelevazione afferma che la stessa viene stimata, non misurata, in circa 40 centimetri. Una stima di questo tipo non può essere considerata idonea a sostenere un accertamento cui è conseguito poi l’annullamento del permesso a costruire. Considerate le conseguenze dell’accertamento di cui si tratta il provvedimento avrebbe dovuto fondarsi su misurazioni precise. Appare, inoltre, poco convincente la deduzione secondo la quale la sopraelevazione sarebbe provata – secondo il parere del Comune – attraverso la realizzazione di muratura composta da elementi di laterizio di diversa tipologia e manifattura certamente successiva all’apposizione del cordolo perimetrale dell’edificio. È invece plausibile che i cordoli perimetrali in cemento armato, inesistenti negli edifici storici aventi copertura con tetto in legno, nel momento in cui sono stati realizzati sono stati allocati sulla vecchia muratura in pietrame rimuovendo il pietrame incoerente fino a quella muratura in pietra solida per realizzare il cordolo in piano, e su di esso ricostruendo con muratura in mattoni la conformazione originaria del tetto”. Infine i giudici ritengono non provata la presunta presenza di un vano-disimpegno abusivo in quanto l’esistenza del vano viene dedotta attraverso un mero indizio. Sia nell’accertamento che nell’ordinanza è stato fatto riferimento a una traccia di una sua preesistenza e dunque la verifica non ne ha accertato l’attuale esistenza”.
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