Regolare l’appalto per i pasti alla Finanza

10 Aprile 2021

Il Tar respinge il ricorso presentato dalla ditta seconda classificata, nessun rilievo sull’aggiudicazione

L’AQUILA. La gara per l’affidamento a una ditta del “catering completo” da parte della Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza è regolare. Lo ha stabilito il Tar con una sentenza pubblicata due giorni fa.
Nella sentenza si rifà la storia della vicenda. “Con atto pubblicato in data 14 maggio 2020, la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di vettovagliamento mediante catering completo da svolgersi nella caserma Vincenzo Giudice. L’appalto, in unico lotto, ha un importo complessivo pari a 22.735.457 euro e avrà una durata di 30 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Alla predetta gara hanno preso parte 8 operatori economici, tra i quali la ricorrente Bioristoro Italia srl ed Elior Ristorazione spa. All’esito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche, Elior è risultata al primo posto della graduatoria con il punteggio di 100 punti, mentre Bioristoro si è classificata al secondo posto. L’offerta di Elior è stata sottoposta alla verifica di congruità che si è conclusa con esito positivo. Il 16 dicembre 2020, il comandante della Scuola ha quindi aggiudicato in via definitiva la procedura in favore di Elior. Con ricorso Bioristoro ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara in favore di Elior, richiedendo in via subordinata l’annullamento dell’intera procedura di gara”.
Il ricorso, fondato su più motivi, la gran parte dei quali molto tecnici, è stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale, che così conclude: “Osserva il Collegio che i criteri di aggiudicazione sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività. Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo. Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l’erroneità dei criteri utilizzati dall’amministrazione nella formulazione del giudizio”. (g.p.)
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