Ricostruzione, 616 iscritti all’elenco dei commissari

L’AQUILA. È arrivato a 616 il numero delle persone che hanno chiesto di essere iscritte nell’apposito elenco comunale da cui sorteggiare i commissari che dovranno accelerare la ricostruzione di...
L’AQUILA. È arrivato a 616 il numero delle persone che hanno chiesto di essere iscritte nell’apposito elenco comunale da cui sorteggiare i commissari che dovranno accelerare la ricostruzione di aggregati costituiti, ma che si sono arenati, oppure costituirne di nuovi. Il dato emerge dall’aggiornamento a questo mese dell’elenco «dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata», aggiornamento contenuto in una determina.
Negli ultimi 5 mesi si sono iscritte altre 4 persone. Nell’atto comunale si ricordano i motivi per cui si può nominare (per sorteggio) un commissario. Si parte con la mancata costituzione del consorzio (oppure mancato conferimento o rinnovo della procura speciale): la legge in questo caso afferma che «decorso inutilmente il termine per la costituzione del consorzio il Comune competente, in base alla localizzazione dell’aggregato previa diffida ad adempiere, pubblicata sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo dei Comuni si esercita mediante la nomina di un commissario e l’occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio. Il commissario agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli interventi.
Altro punto l’inerzia dei consorziati: sempre in base alle norme post-sisma «nel caso in cui il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l’inerzia protratta dei consorziati, il presidente invia formale diffida a questi stessi affinché provvedano entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni. Scaduto detto termine, il presidente ne dà notizia al Comune cui spetta l’esercizio dei poteri sostitutivi”. «In caso di inerzia degli organi del consorzio omunque accertata», recita sempre la legge, «il Comune, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell’organo inerte». C’è poi anche il “Commissariamento per mancato inizio lavori nei tempi stabiliti”. Aumentano però soltanto i candidati a commissario. Finora i commissari sorteggiati, e quindi già operativi, si contano sulle dita di una mano. L’attesa per i commissariamenti è crescente perché ci sono casi in cui le situazioni sono talmente ingarbugliate e i rapporti fra “soci” talmente tesi che solo un commissario coi poteri che gli affida la legge potrebbe far camminare le “carte” e arrivare in tempi ragionevoli al cantiere. Spesso l’elemento scatenante dei conflitti è la scelta della ditta a cui affidare i lavori.

