Sangue infetto, 900mila euro agli eredi

7 Agosto 2020

La 57enne morta per un’epatite contratta dopo la trasfusione. Il risarcimento arriva dopo 18 anni di battaglie legali 

AVEZZANO. Una battaglia legale lunga 18 anni per ottenere il risarcimento dallo Stato per la morte di una donna, A.C., deceduta alla metà degli anni 90 per effetto di una trasfusione di sangue infetto in un ospedale della Marsica. Aveva contratto l’epatite C. La Corte d’Appello dell’Aquila, in sede di rinvio, ha riconosciuto agli eredi, i figli, assistiti dall’avvocato Cristian Carpineta, un risarcimento di 900mila euro. «Giustizia è fatta», sottolinea il legale, «dopo 18 anni di liti giudiziarie e ben 4 gradi di giudizio».
La lunga contesa nelle diverse aule di tribunale iniziò nei primi anni 2000, quando i figli di A.C., deceduta a 57 anni, si rivolsero all’avvocato che, dopo vari giudizi, segnò un punto fondamentale a favore dei ricorrenti, con il pronunciamento della Cassazione (sentenza numero 6843/2018): i giudici riconobbero il nesso di causalità tra la contrazione del virus legato all’emotrasfusione già accertato dalla commissione medico-ospedaliera nel procedimento amministrativo mirato a ottenere l’indennizzo (ex lege 210/92).
In via ordinaria, invece, il tribunale dell’Aquila (nel 2007) e la Corte d’Appello dell’Aquila (2014), avevano affermato che il parere della commissione non costituiva prova del rapporto eziologico tra il virus e la trasfusione. Sentenze ribaltate in Cassazione dove i giudici hanno “legittimato” il giudizio emesso dalla Cmo e annullato la pronuncia di secondo grado rinviando gli atti alla Corte d’Appello dell’Aquila per la nuova pronuncia sul danno, stimato inizialmente in 1 milione 500mila euro, formulando il seguente principio di diritto: «In tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni, promosso dal danneggiato contro il ministero della Salute, l’accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione compiuto dalla Commissione (Decreto legislativo 210 del 1992, articolo 4) in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo, non può essere messo in discussione dal ministero della Salute quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causa, mentre il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ministero». (m.s.)
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