Sassa, no del Tar alla rimozione dell’antenna

9 Aprile 2019

I magistrati amministrativi: «Irricevibile in quanto tardivo il ricorso presentato da un residente»

L’AQUILA. Il Tribunale amministrativa regionale, giudicandolo irricevibile, ha respinto il ricorso di un residente di Pagliare di Sassa, Domenico Placidi, con il quale si chiedeva di annullare il provvedimento che ha disposto l’installazione di antenne per la telefonia mobile nei pressi del Progetto Case della frazione.
Il ricorrente, che si è avvalso dell’intervento (valutato improcedibile) ad adiuvandum, del Comitato locale contro l’antenna, è proprietario di due fabbricati in quella zona. Egli ha verificato che, nello scorso mese di luglio, a soli 100 metri di distanza, era stato insediato il cantiere. Dagli accessi eseguiti successivamente ha appreso che i lavori erano stati eseguiti con un provvedimento del 3 febbraio 2017 con il quale un dirigente comunale, preso atto dei pareri favorevoli, ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile presentato da Vodafone, Telecom, Wind, H3G. Si sono quindi costituiti il Comune, tramite l’avvocato Antonio Orsini, il ministero per i Beni culturali, Arta e le aziende chiedendo la bocciatura del ricorso.
«L’eccezione», si legge nella motivazione del Tar, «è fondata. Il ricorso, infatti, risulta promosso contro i seguenti atti: la delibera del dicembre 2016 nella quale la giunta municipale ha approvato il programma annuale della telefonia mobile; l’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 23 gennaio 2017 dal Comune dell’Aquila e l’autorizzazione conclusiva del 3 febbraio 2017 pubblicata sull’albo pretorio». «Pertanto», aggiungono i giudici, «essendo stati i provvedimenti pubblicati sull’albo pretorio on line non può che rilevarsi la tardività in cui è incorso il ricorrente il quale, fin da tale pubblicazione, era stato posto nelle condizioni di conoscere la portata eventualmente lesiva degli stessi e, pertanto, di promuovere l’impugnativa. Si osserva, inoltre, che la suddetta antenna andava a sostituire un impianto provvisorio già esistente e autorizzato dal 2009».
Gli stessi giudici dicono che la possibilità di un sito alternativo, ventilata da residenti e consiglieri comunali, non può avere l’effetto di inficiare l’autorizzazione paesaggistica.
Il ricorrente, inoltre, pur avendo impugnato il parere dell’Arta, non ha fornito riscontri documentali in tal senso.(g.g.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.