«Sono stato abusato sessualmente a 14 anni», ex seminarista accusa il vescovo di Sora e chiede un milione di danni

Il vescovo Gerardo Antonazzo
Il caso scuote anche la Valle Roveto. La difesa contesta la ricostruzione. L’azione legale chiama in causa anche la responsabilità oggettiva e omissiva della Diocesi
BALSORANO. Il giudice Silvia Saracino del Tribunale civile di Lecce è chiamato a decidere su una causa civile per presunti abusi sessuali promossa da Antonio Schiavano nei confronti della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, di don Stefano Rocca e del vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo Gerardo Antonazzo (che ingloba le parrocchie abruzzesi di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto e Canistro).
Al centro del contenzioso c’è una richiesta di risarcimento danni per un milione di euro (700.000 euro richiesti per il danno psico-fisico ed esistenziale e 300.000 euro per la perdita di prospettive lavorative, contributive e pensionistiche legate alla sua attività di insegnante) arrivata a distanza di 36 anni. Secondo quanto esposto nell’atto di citazione depositato dall’avvocato Vito Nicola Ciullo, Schiavano sostiene di aver subito molestie e abusi sessuali nel periodo compreso tra il 1987 e il 1989, epoca in cui, appena 14enne, frequentava il Seminario minore di Ugento e il seminario estivo di Tricase Porto. Secondo Schiavano - ma nulla è stato dimostrato - Rocca e Antonazzo avrebbero «sfruttato la propria posizione gerarchica e la sua vulnerabilità dell’età adolescenziale».
L’azione legale chiama in causa anche la responsabilità oggettiva e omissiva della Diocesi e dei vescovi succedutisi, accusati di «negazionismo, inerzia e di aver violato i doveri di vigilanza e controllo previsti dai codici canonici e civili, omettendo di avviare le indagini previe e i protocolli di tutela», è scritto agli atti. Schiavano ha presentato specifici file audio a suffragare la propria versione (fin qui al vaglio esclusivo del consulente di parte). Tra le accuse anche «i tentativi di insabbiare la vicenda e di “silenziare” la vittima concedendole favori lavorativi, come un incarico di insegnamento pieno nel 2018», si legge nell’atto di citazione. La rottura definitiva e la revoca dell'idoneità all’insegnamento, giunta in un momento di fragilità di Schiavano - dopo l’emersione di gravi disturbi psicofisici post-traumatici - l’avrebbero spinto a ricorrere alla giustizia civile.
Le difese dei convenuti — rappresentate dagli avvocati della Diocesi Sonia Santoro per don Stefano Rocca e Coriolano Cuozzo per monsignor Antonazzo — hanno contestato integralmente le pretese dell’uomo, sollevando numerose eccezioni preliminari, di rito e di merito. In primis la prescrizione e la decadenza del diritto al risarcimento. I convenuti fanno notare che i fatti contestati risalgono a quasi quarant’anni fa e che, anche volendo parametrare la prescrizione ai più lunghi termini previsti per i reati all'epoca vigenti, i termini sono ampiamente decorsi. Viene poi contestata la tesi secondo cui la piena consapevolezza del danno sarebbe emersa soltanto nel 2020 a causa della pandemia - la cosiddetta “slatentizzazione” - evidenziando come - dalla documentazione agli atti - la percezione del disagio e l’inizio del percorso terapeutico abbiano avuto inizio in periodi ben precedenti.
Dal punto di vista procedurale, le difese hanno eccepito la nullità o l’estinzione del giudizio, sostenendo che l’atto di citazione in rinnovazione non sarebbe stato regolarmente notificato a don Stefano Rocca, con conseguente violazione del contraddittorio. Eccezione, questa, rispetto alla quale l’avvocato Ciullo, difensore di Schiavano, spiega: «La notifica di citazione in rinnovazione deve essere necessariamente eseguita alla parte chiamata in causa sono lo nei casi in cui non si fosse perfezionata la consegna del primo atto. Ma non è questo il caso». Nel corso della prima udienza, tenutasi il 22 ottobre, i convenuti hanno inoltre formalmente disconosciuto la genuinità, l’integrità e l’attendibilità dei file audio e delle relative trascrizioni depositate dall’uomo tramite la consulenza tecnica di parte. Nel merito, l’avvocato Ciullo, ha richiesto all’autorità giudiziaria una specifica consulenza fonetica. Il giudice si è riservato sulle richieste e sulle eccezioni formulate.
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