Sospesa la demolizione di una casetta post terremoto

15 Dicembre 2020

L’AQUILA. Mentre i politici locali si “sfidano” a colpi di comunicati stampa su come sanare le migliaia di casette “fai da te” post sisma 2009, continua la battaglia legale tra i proprietari dei...

L’AQUILA. Mentre i politici locali si “sfidano” a colpi di comunicati stampa su come sanare le migliaia di casette “fai da te” post sisma 2009, continua la battaglia legale tra i proprietari dei “manufatti” provvisori e il Comune dell’Aquila. Una battaglia che si combatte davanti ai giudici amministrativi (il Tar in particolare) che finora avevano sempre dato ragione al Comune con la motivazione che le casette non si possono sanare (salvo casi molto limitati) e quindi le ordinanze dell’ente locale di demolizione (che sono nell’ordine di poche decine) vanno eseguite. Ieri è stato però pubblicato un pronunciamento del Consiglio di Stato che sospende una delle ordinanze di demolizione che si riferiva a una “casetta” su due piani realizzata in una frazione. La “sospensiva” non entra nel merito ma rileva solo il possibile danno che il proprietario potrebbe avere se la demolizione ci fosse prima della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato. L’udienza di merito è fissata “al secondo semestre 2021”, il che significa che se ne riparlerà tra un annetto. La storia della “casetta” al centro della pronuncia del Consiglio di Stato è anche abbastanza particolare perché si “interseca” con la possibilità che una delibera del 2015 offriva di sanare le “casette” costruite su area bianca dove cioè erano decaduti i vincoli del Piano regolatore del 1979. Infatti la sentenza del Tar di primo grado (luglio 2020) dando ragione al Comune affermava: «La lettura coordinata della delibera 58 e dell’articolo 30 bis delle norme tecniche modificate nel 2015 consente di affermare che sono trasformabili in definitivi solo i manufatti temporanei realizzati nelle zone a vincolo decaduto di cui agli articoli 29 e 30 delle stesse norme tecniche. Pertanto il ricorrente non avrebbe potuto realizzare il manufatto in questione perché collocato su un’area ricadente in zona disciplinata dall’articolo 27 (viabilità e parcheggi) delle norme tecniche che non è compresa fra quelle sulle quali, eccezionalmente, la delibera 58 consentiva la realizzazione di manufatti abitativi provvisori. È provato, inoltre, che l'immobile in questione si sviluppa su due piani, uno solo dei quali è abitabile, mentre l’altro è adibito a soffitta con ballatoio e locale tecnico. Il Comune ha fatto poi notare che era vietato dalla delibera 58 realizzare superficie non residenziale» come invece pare sia stata realizzata nella casetta in questione. Il Tar precisava anche «che non si può nemmeno ricorrere alle modalità consentite dalla Scia (dichiarazione inizio attività con eventuale silenzio assenso), in quanto tale procedura non è applicabile alle nuove costruzioni per le quali è necessario il permesso a costruire». Ora bisognerà attendere la sentenza del Consiglio di Stato per vedere chi tra proprietario e Comune avrà ragione. (g.p.)
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