Statale 80, la variante si può realizzare: accolto il ricorso Anas

23 Marzo 2022

Il Consiglio di Stato autorizza i lavori dopo anni di proteste Passerà a ridosso dell’area archeologica di Amiternum

L’AQUILA. La variante stradale lungo la statale 80 fra la rotonda nei pressi della scuola edile di San Vittorino e il Cermone (zona Pizzoli) si può fare anche se passerà a ridosso dell’area archeologica di Amiternum. Il Consiglio di Stato, con una sentenza per certi versi clamorosa, ha accolto il ricorso dell’Anas contro il parere negativo all’opera da parte della Soprintendenza (risale al 2019).
In primo grado il Tar Abruzzo aveva bocciato il ricorso Anas ritenendolo inammissibile. La storia parte da lontano, nei mesi immediatamente successivi al terremoto del 2009. In quel contesto di emergenza fu ridisegnata gran parte della viabilità periferica e fu realizzata la strada che dai pressi del Cermone passa a fianco alla scuola della Guardia di finanza e arriva a Coppito. Fra i progetti fu prevista pure una variante che doveva servire a eliminare il tratto della statale 80 prima del Cermone, “saltare” il Cermone e andare a collegarsi con l’incrocio della superstrada per Amatrice.
La Soprintendenza nel 2012, in sede di Conferenza dei servizi, diede un primo parere positivo che però aveva una validità limitata (5 anni). Quando l’Anas, nel 2019, per avviare i lavori (era stata già indetta la gara di appalto) chiese il rinnovo dell’autorizzazione se la vide negare anche perché nel frattempo c’erano state dure prese di posizione da parte soprattutto di Italia Nostra e in particolare di un suo rappresentante, l’architetto Giovanni Cialone, residente a San Vittorino, deceduto nel giugno 2020. La contestazione maggiore era che la strada avrebbe intaccato l’area archeologica di Amiternum causando una ferita irreversibile.
L’Anas, anche di fronte al no del Tar Abruzzo, non si è arresa e ora il Consiglio di Stato ha sentenziato che quella strada di può fare. Secondo i giudici «nel corso del nuovo procedimento di valutazione, l’Amministrazione (la Soprintendenza, ndc) doveva tenere conto delle modificazioni fattuali e giuridiche medio tempore intervenute e poteva pervenire a una diversa valutazione. Ma nel caso oggetto di questa causa risulta che si tratti della medesima area e del progetto identico; inoltre non sono intervenuti nuovi strumenti di tutela paesaggistica che avevano dato luogo al parere favorevole precedente, come la stessa Soprintendenza conferma nel provvedimento gravato (“l’area oggetto dell’intervento non ha subito alcuna variazione paesaggistica in quanto non ci sono stati fenomeni di trasformazione”). Se la cornice giuridica sulla quale la Soprintendenza si era dovuta pronunciare con il rilascio dell’originaria autorizzazione non era cambiata, restando immutato anche il progetto dell’opera e la relativa situazione di fatto, non sussisteva una ragione per esprimere un parere di segno opposto al precedente. Non trovando nel parere nessuna ulteriore motivazione perché la Soprintendenza sia giunta a esiti contrari alla precedente valutazione (soprattutto in merito alla normativa mutata o deroghe specifiche), una successiva statuizione è da considerare come integrazione postuma dell’impianto motivazionale dei rispettivi provvedimenti, ipotesi non ammessa dall’ordinamento».
Inoltre sempre secondo il Consiglio di Stato «il parere negativo deve specificare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento proposto e i valori paesaggistici tutelati, non essendo sufficiente una valutazione apodittica o stereotipata, ma deve illustrare i reali ed effettivi motivi del presunto contrasto tra le opere in esame e le ragioni di tutela dell’area interessata».
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