Strada del Parco asfaltata: Comune bocciato dal Tar

Villavallelonga, il tribunale ha respinto il ricorso dell’ente sul caso Prati d’Angro L’ente naturalistico aveva intimato lo stop dei lavori e il ripristino dei luoghi
VILLAVALLELONGA. Una vicenda che tenne sulle spine per giorni tutti i cittadini dei comuni del Parco nazionale e non solo come fosse una telenovela. Si tratta del caso riguardante i lavori sulla strada che porta da Villavallelonga ai Prati d’Angro. Il Comune aveva asfaltato l’ultimo tratto contro il volere del Parco, tanto che era stato diffidato a rimuovere l’asfalto. L’ente comunale si era però opposto facendo ricorso al tribunale amministrativo che invece ora ha respinto l’istanza. I fatti risalgono al 2016. Il Comune aveva avviato le procedure per la realizzazione di un intervento di ripristino della strada comunale Villavallelonga-Prati d’Angro. Si tratta di una strada compresa nel Sito d’interesse comunitario (Sic) nonché in zona di protezione speciale. Aveva così chiesto il nullaosta per i lavori e il parco lo aveva rilasciato, ma con una serie di prescrizioni tra cui la regolamentazione del traffico da decidere d’intesa con il parco e la presentazione di uno studio sull’incidenza ambientale (Vinca). Lo studio di valutazione escludeva «effetti significativi negativi» per l'area in questione. Il Parco però non aveva condiviso la conclusione proposta dal redattore dello studio di incidenza perché gli interventi potevano creare problemi all’habitat di specie protetta come l’orso marsicano, il lupo appenninico e il picchio dorso bianco, con possibilità di abbandono dell’area. L’area dei Prati d’Angro si trova inoltre vicino a un sito candidato a Patrimonio naturale dell’Unesco. Per tale motivo il Parco aveva chiesto di non asfaltare l’ultimo tratto di strada. I lavori però andavano avanti e il Parco, a luglio del 2017, diffidava il Comune dal proseguire i lavori di asfaltatura, arrivando a fare una ingiunzione chiedendo «l’immediata sospensione dei lavori nell’ultimo tratto di strada». Infine il parco fu costretto a presentare un esposto alla Procura di Avezzano che dispose il sequestro preventivo d’urgenza. Visto però che i lavori di asfaltatura erano stati in parte già realizzati, il parco fece una ingiunzione al Comune e alla ditta di provvedere alla rimozione dell’asfalto. Il Comune aveva fatto ricorso contestando una serie di presunte illegittimità negli atti del Parco e richiamando il nullaosta rilasciato dall’ente Parco inizialmente. Secondo il Tar, lo studio di incidenza è atto che precede il rilascio dell’autorizzazione vera e propria. Di conseguenza la prima sezione del tribunale amministrativo dell'Aquila, presieduto dal giudice Germana Panzironi, hanno respinto il ricorso del Comune e compensato le spese di giudizio.
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