Strutture provvisorie nei cantieri: il Tar ne conferma la rimozione

3 Giugno 2024

Dichiarata legittima la delibera di giunta che ordinava alle ditte di provvedere alla demolizione Respinto il ricorso delle imprese che avevano contestato l’atto comunale sul ripristino dei luoghi 

L’AQUILA. Il Tar con una nuova recente sentenza ha confermato la legittimità della delibera di giunta comunale dell’ottobre 2015 con la quale si ordinava alle ditte della ricostruzione la rimozione di strutture operative di cantiere provvisorie che erano state autorizzate quando si era ancora nel periodo dell’emergenza post sisma 2009. In quella delibera si spiegava che il sindaco (Massimo Cialente) con ordinanza del febbraio 2011 «ha concesso alle imprese impegnate nei cantieri per la ricostruzione la possibilità di realizzare strutture operative provvisorie quali campi base, dormitori e mense per maestranze, uffici, depositi o magazzini, dandone semplice comunicazione all’autorità comunale».
Nel 2015 però la Giunta (attraverso la delibera oggetto del contenzioso davanti al Tar) faceva notare che «il Comune dell’Aquila ha definito, tenuto conto dell’entità e dei tempi di erogazione dei finanziamenti Cipe, la programmazione degli interventi di ricostruzione su capoluogo e frazioni da cui scaturisce, per conseguenza, una più agevole programmazione delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi da parte dei professionisti incaricati e delle imprese esecutrici dei lavori. Quindi terminata la fase di emergenza, le esigenze legate alla sistemazione di cose e persone impiegate nella ricostruzione possono e debbano essere soddisfatte attraverso il reperimento di soluzioni nell'ambito del patrimonio immobiliare esistente, secondo procedure ordinarie. Inoltre è obiettivo dell'amministrazione la progressiva riqualificazione delle aree interessate dalle trasformazioni indotte a seguito del sisma con particolare riferimento agli interventi di natura provvisoria che inficiano la realizzazione di un'autentica definizione di città e dei suoi rapporti con il circostante ambiente rurale naturale integro e valorizzato. E’ dunque necessario procedere al ripristino dello stato dei luoghi originario, con rimozione totale e definitiva dei manufatti provvisori e con il ripristino ambientale dello stato dei luoghi». Questa delibera è stata contestata da alcune imprese secondo le quali l’atto comunale «è illegittimo perché contrasta con il principio espresso dal Tar in una sentenza del 2015», in base al quale «con le ordinanze emanate nel periodo emergenziale il sindaco dell’Aquila ha voluto regolamentare l’edificazione e il mantenimento delle strutture per finalità strumentali di modo che gli effetti di esse sono scollegati al dato temporale dello stato di emergenza e collegati al dato funzionale delle esigenze legate alla ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma».
Secondo la recente sentenza del Tar invece «tale prospettazione non trova alcun riscontro nelle Ordinanze sindacali, le quali si fondano sulla sola ed esclusiva finalità di garantire l’interesse pubblico alla salute dei lavoratori e dei cittadini, ed alla salvaguardia dell’ordine e dell’igiene pubblici in un periodo in cui risultava difficile reperire alloggi adeguati considerati i gravi danni subiti dal patrimonio immobiliare a seguito del sisma».
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