Superbonus al 110% Ecco come avere tutte le detrazioni

16 Aprile 2021

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai contribuenti Il beneficio spetta solo per le spese sugli immobili residenziali

L’AQUILA. Il superbonus 110 per cento spetta, per gli interventi antisismici nelle aree dei crateri 2009 e 2016, solo per le spese sugli immobili residenziali e le relative pertinenze. A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate che ha fornito chiarimenti anche sui limiti di spesa dell’agevolazione. I locali adibiti a deposito o magazzino, anche se fanno parte dello stesso fabbricato, non hanno scopo abitativo. Sono, pertanto, esclusi dal superbonus, ma possono beneficiare delle altre agevolazioni relative al sismabonus.
SOLO IMMOBILI RESIDENZIALI. Lo spunto dei chiarimenti nasce dal quesito posto da una cittadina italiana, residente all’estero, unica proprietaria di un fabbricato composto di sei unità immobiliari autonomamente accatastate. Tali unità sono funzionalmente indipendenti e consistono in due appartamenti, uno di classe A/3 e uno di classe A/4, un locale a uso autorimessa di classe C/6, tre locali usati come magazzino o deposito, di classe C/2. L’autorimessa e il deposito sono pertinenze delle due unità immobiliari, mentre le altre due unità adibite a deposito o magazzino, non lo sono. Il quesito riguarda la possibilità di usufruire del superbonus 110% per l’intero fabbricato e i limiti di spesa ammessi per gli interventi antisismici. Nel fornire chiarimenti sulle spese, l’Agenzia richiama il quadro normativo di riferimento, ovvero l’articolo 119 del decreto Rilancio e le successive proroghe della legge di Bilancio 2021. L’Amministrazione finanziaria riporta, inoltre, i precedenti documenti di prassi, che hanno fornito spiegazioni sui requisiti oggettivi e soggettivi dell’agevolazione e sugli interventi trainati e trainanti che danno diritto alla detrazione. In merito al quesito posto, l’Agenzia chiarisce che possono accedere alla maxi-detrazione solo le unità immobiliari a uso residenziale e le relative pertinenze.
REQUISITI AMMISSIBILITÀ. L’Agenzia ha evidenziato anche i requisiti da rispettare per l’accesso al superbonus. Viene, infatti, sottolineato che «dev’essere rispettata ogni condizione richiesta dalla normativa e che le unità immobiliari su cui verranno effettuati gli interventi devono risultare funzionalmente indipendenti». Riguardo al requisito dell’indipendenza funzionale l’articolo 119 del decreto Rilancio, modificato dall’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, stabilisce che «un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, per l’energia elettrica e di climatizzazione invernale» e dispone che per “accesso autonomo dall’esterno” s’intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso, che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
LIMITI DI SPESA. Riguardo al tetto massimo da prendere in considerazione l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “il limite da rispettare è quello dei 96 mila euro, autonomo e distinto per le 4 unità immobiliari. Devono, pertanto, essere prese in considerazione l’unità abitativa A/4, l’unità abitativa A/3, e le due unità immobiliari con funzione di pertinenze. Restano escluse le spese sostenute per i due locali adibiti a deposito e magazzino di classe C/2, dal momento che non sono considerate pertinenze delle unità abitative”. In conclusione, l’Agenzia sottolinea che «le unità immobiliari non residenziali non rientrano nel superbonus 110%, ma possono rientrare nel sismabonus, cioè nei benefìci delle disposizioni agevolative previste dal sismabonus. Per la verifica di tutti i requisiti e le condizioni previste l’Agenzia di riscossione rinvia gli utenti ai chiarimenti della circolare numero 19 del 8 luglio 2020.