Superbonus, proroga al 2025 per le aree con eventi sismici

22 Febbraio 2022

Anche gli edifici che già godono del contributo per la ricostruzione possono accedere all’incentivo Il cumulo legittimato dalla dichiarazione, anche se non prorogata, dello stato di emergenza  

L’AQUILA. Anche gli edifici che già godono del contributo per la ricostruzione (sisma 2009) possono accedere a Ecobonus, Superbonus 110% o Superbonus rafforzato. E questo almeno fino al 31 dicembre 2025. La cosa non era così scontata perché la norma non era molto chiara tanto che è dovuta intervenire, a sciogliere alcuni nodi, una presa di posizione dell’Agenzia delle entrate.
LA NORMA
La legge sul Superbonus consente “di eseguire lavori anche per importi eccedenti il contributo (sima 2009) o, in alternativa «di rinunciare al contributo (anche restituendo eventuali quote già erogate) e di vedersi riconoscere una maggiorazione ulteriore del 50% delle spese sostenute dal contribuente». Più nel dettaglio la norma base in un comma consente «al contribuente di eseguire – per importi eccedenti il contributo riconosciuto – lavori di Ecobonus». Un altro comma «legittima il contribuente, per gli importi che eccedono il contributo, alla esecuzione di lavori di Sismabonus». A completare il quadro c’è un terzo comma che «in caso di rinuncia al contributo, legittima il contribuente a eseguire i lavori di Sisma ed Ecobonus mediante ricorso all’incentivo fiscale maggiorato del 50%». E quest’ultimo sarebbe il Superbonus rafforzato.
I DUBBI
La prima questione è stata quella di capire se la dichiarazione dello stato di emergenza fosse o meno condizione necessaria per l’accesso alle forme di cumulo di cui sopra (cioè contributo base più Ecobonus, Sismabonus normale o rafforzato). La questione è stata così chiarita: «La norma che legittima il cumulo tra contributo e incentivo fiscale e quella che regola l’accesso all’incentivo rafforzato in caso di rinuncia al contributo, troveranno applicazione nei Comuni interessati da eventi sismici e anche nei territori regionali fuori cratere. Inoltre, lo stato di emergenza non viene richiesto come requisito vigente, in quanto è sufficiente che sia stato dichiarato almeno una volta, anche se poi non prorogato». Resta da capire cosa accadrà in quei Comuni interessati da eventi sismici ma per i quali lo stato di emergenza non è stato dichiarato.
IL DANNO
C’era stata una prima interpretazione in base alla quale la scadenza al 31 dicembre 2025 per l’accesso al cumulo era per tutti gli edifici, indipendentemente se avessero avuto danni dal sisma. L’Agenzia delle entrate ha chiarito invece che «le disposizioni si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato – con scheda Aedes o documento analogo – il nesso causale tra danno dell’immobile e l’evento sismico e che siano situati in uno dei Comuni interessati da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza». Quindi i punti fermi per la proroga al 2025 sono lo stato di emergenza e il nesso causale (danno-sisma). Resta da capire cosa accadrà per quegli edifici nei quali la scheda Aedes registra un danno preesistente in disaccordo con le perizie dei tecnici che ne attestano la causalità col sisma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA