Tar: niente scuola senza vaccino

Bocciato il ricorso dei genitori di una bambina, per i giudici va salvaguardato il diritto alla salute
L’AQUILA. Il dirigente scolastico aveva rifiutato l’iscrizione di una bambina alla scuola dell’infanzia perché i genitori non avevano presentato il certificato dell’Azienda sanitaria locale che attestava che la piccola era stata vaccinata. Il Tar, con una sentenza pubblicata ieri, ha dato ragione alla scuola – che fa parte di un istituto comprensivo dell’Aquilano – affermando che il rifiuto fu legittimo e confermando il principio che il diritto alla salute prevale sempre sul diritto allo studio. Secondo i giudici amministrativi «acclarata la mancanza della documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo legale di vaccinazione l’amministrazione scolastica è tenuta, senza margini di discrezionalità, ad adottare il provvedimento di diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell’infanzia».
IL RICORSO. Il Tar ha respinto tutti i “motivi” che i genitori della bimba avevano posto a sostegno del ricorso col quale si chiedeva l’annullamento del provvedimento delle autorità scolastiche. Nella sentenza si ricorda che la legge «ha reso obbligatorie alcune vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, con l’obiettivo di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni. Tale presentazione costituisce requisito di accesso. È di chiara evidenza che i ricorrenti non hanno presentato tale documentazione e ciò nonostante il fatto che è provato che gli stessi erano stati ripetutamente sollecitati dalla dirigenza scolastica, come emerge chiaramente dagli atti di causa. Va rilevato che al fine di garantire una tutela effettiva del diritto alla salute – esigenza quanto più avvertita nell’attuale momento storico – non deve attendersi che il danno si sia verificato, ma è sufficiente accertare che un rischio si accompagni alla presenza di determinati requisiti, tanto più ove la necessità della tutela del diritto alla salute e del diritto alla fruizione del servizio educativo in condizioni di sicurezza investa, come nella fattispecie, i minori».
SALUTE PUBBLICA. «È l’interesse generale alla salute pubblica a costituire», scrivono ancora i giudici, «l’elemento valoriale da privilegiare. Nondimeno, tale interesse riveste peculiare pregnanza nel contesto specifico connotato dall’età dei bambini inseriti nell’apparato scolastico, stante la differente condizione soggettiva, in termini di fragilità, dei medesimi. I ricorrenti lamentavano anche la violazione degli obblighi informativi posti in capo all’ente pubblico. Dagli atti emerge invece che l’Asl ha intrapreso ogni utile iniziativa finalizzata a rendere adeguatamente informati i ricorrenti convocandoli anche per un colloquio informativo sulle vaccinazioni. Né può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui l’istanza di prenotazione delle vaccinazioni sarebbe documento idoneo per l’iscrizione e la frequenza scolastica. Inoltre non risulta agli atti la sussistenza di specifiche controindicazioni alla somministrazione del vaccino nei confronti della minore attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. In conclusione, la necessità di tutelare la salute collettiva posta dalle previsioni di rango costituzionale e dalle disposizioni normative, impone di respingere il ricorso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

