Tasse sospese dopo il sisma Il Tar: no al danno generico

Respinto il ricorso di un’impresa che contestava il provvedimento di restituzione Secondo i giudici amministrativi la valutazione sui requisiti va fatta caso per caso
L’AQUILA. Continua lo scontro legale sulla questione “restituzione tasse” da parte delle imprese aquilane, tasse sospese subito dopo il terremoto del 6 aprile 2009. La restituzione era stata imposta dalla Commissione europea che considerava quella sospensione un “aiuto di Stato”.
una lunga storia
La vicenda, per la maggior parte delle imprese, si è risolta dopo l’intervento del governo di più di un anno fa, ma sono rimaste “pratiche” ancora aperte di cui si è avuta notizia perché alcune ditte sin dal 2020 hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale contestando il “provvedimento di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato interno da una decisione della Commissione europea del 2015”.
ricorso respinto
Il Tar dell’Aquila, due giorni fa, ha respinto l’ennesimo ricorso. Nelle motivazioni i giudici amministrativi, in base a uno dei motivi a sostegno del ricorso, hanno inserito però un nuovo elemento di valutazione di una vicenda che tanto ha fatto parlare provocando anche manifestazioni di piazza. L’impresa che si è vista respingere il ricorso lamentava, fra l’altro, che “la decisione della Commissione europea non ha tenuto conto dell’impatto del sisma del 2009 su un intero sistema economico e su tutte le imprese del cratere sismico, anche quelle non materialmente danneggiate, ma comunque inserite nell’indotto di un territorio devastato”. “L’argomento è suggestivo, ma infondato”, sentenzia il Tribunale amministrativo regionale, che prosegue: “Il rilievo della Commissione europea non nega che la calamità del 6 aprile 2009 abbia sconvolto un intero tessuto sociale ed economico, ma dissente dalla decisione dello Stato italiano di erogare misure compensative alle imprese per il solo fatto di avere sede nel cratere sismico, non potendosi escludere che, nonostante la particolare congiuntura, alcune di esse non abbiano subìto danni o contrazioni del loro volume di affari. Ecco allora che non ha rilevanza la constatazione che il sisma abbia prodotto effetti macroeconomici, ai fini della validazione delle misure di aiuto. Quello che conta è l’effettiva perdita della capacità produttiva delle numerosissime imprese situate nel cratere sismico direttamente danneggiate nel loro patrimonio aziendale o indirettamente per effetto della contrazione del volume di affari per l’evidente ragione che la mancanza di tale prova legittimerebbe l’erogazione a pioggia di aiuti non comprovatamente compensativi e non giustificabili con la mera localizzazione geografica”.
Insomma, secondo i giudici amministrativi, la valutazione va fatta caso per caso: il danno non può essere “generico”.
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