Tedeschi deve risarcire il Cam

3 Gennaio 2020

Per la Corte dei Conti l’ex presidente percepì 20.244 euro in più. Lui si difende: chiarirò in Cassazione

CERCHIO. Deve restituire, stando a quanto stabilito dalla Corte dei Conti, circa 20mila euro, percepiti in più quando era alla guida del Cam. La seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della magistratura contabile ha infatti respinto il ricorso presentato dai legali di Gianfranco Tedeschi, sindaco di Cerchio, ex presidente del Consorzio acquedottistico marsicano. È accusato di avere continuato a percepire le indennità da amministratore delegato del Consorzio acquedottistico in quantità superiore al dovuto, nonostante un parere contrario della Regione. Secondo gli uffici dell’Ente, invece, quei fondi in più, da luglio 2012 a ottobre 2012, non gli erano dovuti per quell’incarico nella società interamente partecipata dal Comune. «È una storia vecchia», si difende Tedeschi, «per la quale è stato predisposto ricorso in Cassazione. La Corte dei Conti ha chiarito che nulla può essere richiesto prima di luglio 2012. Sono stato in carica fino a ottobre 2012. Spero di definire e chiarire in Cassazione anche questa vicenda, come già fatto per tante altre. Sono fiducioso e so bene che ricoprire incarichi pubblici comporta, anche dopo tanto tempo, simili situazioni. Nel merito, mi sembra palese che l’atto di assegnazione dei compensi è riferibile esclusivamente all’assemblea dei soci con formale parere del collegio dei revisori. Così come facilmente verificabile». Il sindaco di Cerchio dovrà restituire 20.244 euro al Cam, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali. La decisione su cui era stato avanzato il ricorso ora respinto, è quella arrivata nel 2017 dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti abruzzese che ha condannato il primo cittadino per danno erariale. La sezione ha accolto in toto la richiesta di condanna avanzata dalla procura della Corte dei conti, alla luce della legge 296 del 2006, la quale ha previsto che «l’assunzione, da parte dell’amministratore di un Ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento». (p.g.)
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