Via all’uso temporaneo di edifici

13 Aprile 2022

Si punta a favorire iniziative economiche, culturali e sociali di interesse pubblico

L’AQUILA. Dopo lo stop in seconda commissione di qualche settimana fa la giunta comunale ha riapprovato, con una modifica, lo schema di convenzione per regolamentare “l’uso temporaneo degli immobili”. LA DELIBERA
Il provvedimento ora dovrà ripassare in commissione e poi approdare in consiglio. Il Comune in soldoni, previa convenzione col privato, potrà concedere l’utilizzo di un immobile per scopi non previsti nel Piano regolatore del 1979. Si tratta tecnicamente, in base alla legge, del cosiddetto “uso diverso” da non confondere con il cambio di destinazione d’uso. L’uso diverso è temporaneo (tre anni più due di proroga e quindi un massimo di 5 anni), il cambio di destinazione è invece definitivo. L’obiettivo del Comune è di dare la possibilità a chi vuole investire e mettersi in gioco di farlo senza troppi lacci burocratici e «per dare ossigeno all’economia cittadina», come ha detto più volte l’assessore proponente Daniele Ferella. Nella delibera si legge che «gli interventi di riuso e rigenerazione urbana sono sia una necessità sia un’opportunità per dare un nuovo slancio culturale, economico e sociale alla città. La rigenerazione è intesa come processo continuo, multiscalare, multidimensionale, intersettoriale che permette di innovare lo spazio e la società creando nuove infrastrutture sociali e nuovi valori e immaginando una città sempre più policentrica e poli culturale. L’avvio di un uso temporaneo di edifici e aree è un passaggio importante nel processo di rigenerazione urbana, di recupero ambientale, d’innovazione sociale. È pertanto auspicato l’uso temporaneo di immobili sia pubblici sia privati legittimamente esistenti, con lo scopo di realizzare iniziative economiche, sociali, culturali di rilevante interesse pubblico o generale. La proposta di uso temporaneo deve contenere una relazione ed elaborati grafici che illustrino le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell’interesse pubblico e generale; l’individuazione dell’immobile con dimostrazione di essere dismesso o in via dismissione; l’individuazione dell’area ai fini del recupero ambientale una valutazione del contesto urbano e dello stato dei luoghi con analisi storica del sito che consenta di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute. L’amministrazione dopo aver riconosciuto l’interesse pubblico o generale sottoscrive con il proprietario dell’immobile o dell’area e l’utilizzatore temporaneo una convenzione che disciplina modalità, tempi e garanzie come previsto dalla normativa. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo».
LA MODIFICA
Rispetto alla prima delibera è stato aggiunto questo passaggio peraltro molto tecnico. «Le finalità dell’uso temporaneo coincidono in parte con quelle della legge regionale 49 sul riuso degli immobili dismessi. Le aree da riqualificare dovranno restare inedificate alla fine del periodo di uso provvisorio, così come previsto dalla legge 120 del 2020 e potranno essere adibite esclusivamente ad attività socio-ludiche-sportive da svolgere all’aperto fatta eccezione per piccole opere relative al rimessaggio di eventuali attrezzature».
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