Al ciclista contromano va il 50% di colpa

26 Agosto 2018

I giudici: anche se ferito gravemente (dopo lo schianto contro un’auto) deve accollarsi metà responsabilità dell’incidente

PESCARA . Al ciclista che percorre contromano la strada va il 50% della colpa se viene investito da un’auto che procede nel giusto senso di marcia.
A stabilirlo è la terza sezione della Cassazione civile (presidente Franco De Stefano, relatore Chiara Graziosi), con una sentenza pubblicata il 23 agosto scorso.
IL CASO. A portare il caso all’attenzione della Suprema Corte era stato un ciclista abruzzese, investito nel Teramano mentre percorreva contromano una strada. In seguito all’incidente, avvenuto nel 1995, l’uomo aveva riportato ferite gravi ma il tribunale di Teramo prima, e la Corte d’appello dell’Aquila, stabilirono che la colpa dell’incidente era da annettere per il 50% al conducente dell’auto, e per la restante metà al conducente della bici. La sentenza del tribunale risale al 2011. Quella della Corte d’appello al 2015. Contro i due pronunciamenti, il ciclista propose appello in Cassazione, e dopo 23 anni dall’incidente, è arrivata la sentenza definitiva, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e condannato l’uomo al pagamento delle spese di processo, che sono state liquidate in 2.200 euro.
I DANNI RIPORTATI. Come ha certificato il consulente tecnico d’ufficio del tribunale, la vita del ciclista era stata radicalmente modificata dall’incidente, tanto da richiedere l’uso di antidepressivi, antipsicotici e ansiolitici. Nella perizia erano emersi «rallentamento nei movimenti, compromissione della memoria, specie a breve e medio termine, tono dell’umore depresso, impaccio nei movimenti fini delle dita delle mani». Tutti motivi per i quali l’uomo era stato costretto a lasciare il lavoro per essere collocato in pensione.
LA CONTESTAZIONE. Il primo ricorso è stato quello in tribunale, che nel 2011 ha stabilito la corresponsabilità del ciclista nell'incidente, e condannato l’assicurazione dell’automobilista a pagare il 50% del danno non patrimoniale subito dal ferito. L’uomo ha proposto ricorso in appello ma nel 2015 è stato respinto, assieme all’appello incidentale promosso dalla compagnia assicurativa. E si arriva al 2018. Tra gli altri motivi di ricorso il ciclista ha eccepito anche l’esatta quantificazione del danno biologico (riconosciuto nella misura del 15%), sottolineando che non sarebbero stati tenuti nella debita considerazione anche il danno morale ed esistenziale, in quanto le lesioni subite lo avrebbero costretto a modificare radicalmente la sua vita.
LA SUPREMA CORTE. I giudici hanno respinto queste richieste perché «l’insieme degli elementi predetti», si legge nella sentenza, «è confluito nella quantificazione adeguatamente proposta dal Ctu che il giudicante ha pienamente condiviso». Così come hanno respinto tutti gli altri cinque motivi contenuti nel ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.