Assegno d’inclusione, si parte da gennaio Ecco chi può averlo

In regione interesserà circa 20mila ex percettori di Rdc L’importo base è di 500 euro al mese, dipende dall’Isee
L'AQUILA . L’Assegno di inclusione entrerà in vigore a gennaio 2024. In vista dell'applicazione del nuovo strumento di sostegno economico, che andrà a sostituire in parte il Reddito di cittadinanza, il ministero del Lavoro ha emanato le Faq, che spiegano, in dettaglio, a chi spetta e come ottenere gli aiuti che saranno erogati dall'Inps e avranno un importo base di 500 euro. A beneficiarne saranno i nuclei familiari con componenti in situazioni di svantaggio come inabili a lavoro, persone con disabilità, minori e anziani con più di 60 anni.
In Abruzzo sono 20mila le persone che, dal prossimo anno, riceveranno l'Assegno di inclusione.
COME OTTENERLO.
ll nuovo assegno di inclusione prenderà il via il 1° gennaio prossimo. Per richiederlo bisogna presentare domanda all’Inps che, successivamente, informerà il richiedente che deve iscriversi alla piattaforma digitale Siils per sottoscrivere un patto di attivazione digitale, che autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’Impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
La richiesta deve essere effettuata in modalità telematica utilizzando le credenziali Spid, la Carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica. L’assegno di inclusione sarà attivo dal mese successivo a quello in cui il richiedente ha sottoscritto il patto di attivazione digitale.
SCALA DI EQUIVALENZA ISEE. Per calcolare l'assegno di inclusione verrà adottata una scala di equivalenza diversa rispetto a quella utilizzata per il Reddito di cittadinanza.
In presenza di minorenni, per calcolare l’Isee necessario per accedere alle prestazioni sociali agevolate, viene presa in considerazione la situazione familiare del minorenne beneficiario. In particolare, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, ma che ha riconosciuto il figlio, viene considerato parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non risulta coniugato con una persona diversa dall’altro genitore, se il genitore ha figli con una persona diversa dall’altro genitore, se è stato stabilito un provvedimento dell’autorità giudiziaria che prevede il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli, se sussiste l’esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato o se risulta accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’assenza di rapporti affettivi ed economici tra il genitore non convivente e il minore.
SITUAZIONI PARTICOLARI. Se il minore e la madre sono in una casa famiglia, a totale carico della pubblica amministrazione, non possono fare domanda per l’assegno di inclusione. Tuttavia, se nel medesimo nucleo familiare fossero presenti soggetti che non sono coinvolti nel provvedimento dell’autorità giudiziaria e non risiedono in strutture a totale carico pubblico, potranno comunque presentare domanda per il riconoscimento dell’assegno di inclusione. In tal caso, i componenti del nucleo familiare che risiedono nella struttura pubblica a totale carico saranno esclusi dalla scala di equivalenza solo per il periodo in cui sono ospitati in quella struttura. Va precisato che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’Isee. I componenti con carichi di cura sono valutati in base alla presenza di specifiche situazioni familiari che includono: minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.
CONTROLLI NUCLEO FAMILIARE. Prima di erogare l’assegno di inclusione, l’Inps effettua controlli sul nucleo familiare del richiedente per verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge.
Tali controlli vengono effettuati attraverso l’accesso alle banche dati dell’Inps, dei comuni, del ministero dell’Interno tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente, del Ministero della giustizia e altri enti.
Nella nuova misura è prevista, inoltre, la responsabilità dei comuni per le verifiche e i controlli anagrafici, che includono l’incrocio delle informazioni dichiarate per l’Isee con quelle disponibili negli uffici anagrafici e nei servizi sociali.
REQUISITI DI RESIDENZA.
Per richiedere l’assegno è necessario avere almeno cinque anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due in maniera continuativa. Gli altri membri del nucleo familiare devono essere residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’assegno.
I controlli sulla continuità della residenza, ovvero per verificare che non vi sia stata un’assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi, sono di competenza del beneficiario stesso dell’assegno di inclusione, che è tenuto a comunicare ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura. La misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma il contributo erogato può essere limitato in base al reddito da lavoro percepito. Per favorire l’autoimprenditorialità, i beneficiari che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo possono continuare a percepire l’assegni per le due mensilità successive al cambiamento della condizione occupazionale. Successivamente, il beneficio è aggiornato ogni trimestre considerando il reddito eccedente 3.000 euro lordi annui. (m.p.)
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