«Attiva assuma subito i tre precari licenziati»

14 Febbraio 2017

Sentenza del giudice riapre il caso degli ex esclusi dall’azienda

PESCARA. Colpo di scena nello scontro tra Attiva e gli ex precari mandati a casa dopo la scadenza del contratto a termine. Il giudice del Lavoro ha stabilito che tre ex lavoratori debbano essere assunti a tempo indeterminato dall’azienda municipalizzata. Si tratta degli ex precari Mirko Costantini, Silvano Farricelli e Simone Cipriani.

Le tre sentenze sono molto simili a quella, emessa peraltro dallo stesso giudice del lavoro Massimo De Cesare, che riguardava un altro ex precario, D’Addario. Anche in quel caso, il magistrato aveva ordinato l’assunzione del lavoratore mandato via alla scadenza del contratto, stabilendo anche un risarcimento pari a sei mensilità. Ora, per i tre ex precari, viene fissata l’assunzione a tempo indeterminato, ma il risarcimento è più basso, pari a due mensilità e mezzo. Tuttavia, la situazione di D’Addario, peraltro mai assunto dall’azienda, si è ribalta in appello, con i giudici che hanno annullato la sentenza di primo grado.

Adesso, però, il caso viene riaperto. «Nelle prossime settimane», spiega Carlo Alfani, l’avvocato che ha difeso i tre ex precari, «dovrebbero andare a sentenza le cause aperte da altri ex lavoratori. In tutto, sono 22 quelli sono ricorsi alle vie legali». Gli altri ex precari sono difesi dall’avvocato Fabio Di Paolo. «Queste sentenze rimettono la palla al centro», osserva, «si riapre la partita e ora attendiamo le altre sentenze previste per il 17 febbraio e l’8 marzo prossimi».

Ma c’è di più. «Queste sentenze sono immediatamente esecutive», aggiunge Alfani, «quindi, gli ex lavoratori devono essere subito assunti con la qualifica di operatori ecologici di livello 2B». Ma l’azienda ha già provveduto a coprire l’organico assumendo, alla fine dell’anno scorso, 42 lavoratori ammessi nelle graduatorie tramite concorsi pubblici. Cosa succederà ora?

Il giudice del lavoro, del resto, è stato chiaro. «Il ricorso è fondato per le seguenti considerazione», è scritto nelle sentenze, «il ricorrente è stato inizialmente utilizzato dalla convenuta (l’azienda, ndr) con contratto di lavoro in regime di somministrazione con la seguente causale: “Punte di più intensa attività legate all’approssimarsi della stagione estiva cui non possa farsi fronte con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali”. Il ricorrente è stato poi utilizzato con proroghe successive anche senza indicazione di causale». Mirko Costantini, ad esempio, era stato inserito nell’organico il 3 giugno del 2010 e le proroghe sono andate avanti sino al 22 settembre del 2015. «Gli articoli 20, comma 4 e 21 del decreto legislativo, numero 276, del 2003, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa», fa presente il giudice De Cesare, «consentivano l’apposizione di un termine alla durata del contratto di somministrazione di lavoro, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e prevedevano che l’apposizione fosse nulla se non risultasse, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale fossero specificati i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo stesse». «I testi escussi», si legge ancora, «hanno confermato che le punte di attività estive, autunnali, invernali e primaverili sono periodicamente ricorrenti ogni anno e sono considerate nei budget annuali di spesa con previsioni di impiego di personale aggiuntivo. Sicché si tratta effettivamente di esigenze programmate dall’azienda».(a.ben.)

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