Auto sommerse nel parcheggio dell’ospedale, i proprietari saranno risarciti

Importanti sviluppi sulla vicenda del silos allagato a luglio 2019: Comune condannato in sede civile
PESCARA. Per quel nubifragio che si verificò a Pescara il 10 luglio del 2019, che provocò una lunga serie di danni, a distanza di sette anni arriva la decisione del tribunale civile di Pescara che condanna il Comune a risarcire le parti lese: 20 proprietari di altrettante auto, divenute inservibili perché finite sotto due metri di acqua piovana nel garage silos dell'ospedale civile di Pescara che andava chiuso. Tutti assistiti dall’avvocato Angelo Pettinella, i ricorrenti sono riusciti a strappare al giudice Rossana Villani un risarcimento pari alla metà dell’importo richiesto: circa 65mila euro. Il contenzioso era contro il Comune di Pescara e come terzo chiamato in causa c’era l’Aca che si sarebbe dovuta occupare del funzionamento della rete fognaria.
Il giudice ha dovuto prima affrontare una serie di valutazioni in punto di diritto sollevate dalla difesa del Comune e poi anche due consulenze che hanno aiutato solo marginalmente il suo lavoro. Dirimente è stato il bollettino di criticità del giorno 10 luglio 2019 emanato dalla Regione Abruzzo che indicava una allerta gialla con “allagamenti di locali interrati e di quelli posti a piano terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici”. «Se ne desume», scrive il giudice, «la prevedibilità di quanto effettivamente accaduto nel locale interrato del garage dell'ospedale, allagatosi con oltre due metri di acqua piovana».
Una allerta gialla che suggeriva comunque delle cautele che il Comune non avrebbe recepito. «Al di là delle competenze specifiche degli organi che avrebbero dovuto decretare la chiusura del parcheggio, rimane l’obiettività della mancata adozione di una misura (chiusura parcheggio) quanto meno opportuna stante la criticità della situazione comunque oggetto di segnalazione e specifico suggerimento per quanto sopra osservato: il Comune, in quanto proprietario del parcheggio, non può ritenersi estraneo alla mancata adozione della cautela della quale si parla, ovvero la chiusura dell’area de qua, in guisa da impedire a chiunque di usufruirne».
E dopo aver spiegato le parti non condivise della consulenza tecnica, il giudice afferma che «l'applicazione dei principi in tema di responsabilità per cose in custodia portano a ritenere non sussistente una piena prova della totale ascrivibilità dell’allagamento del parcheggio al caso fortuito ovvero al carattere eccezionale delle precipitazioni, potendo questo al massimo ritenersi incidente nella misura del 50%. Alla stessa valutazione della responsabilità dell'Ente si perviene sotto il diverso profilo dell’articolo 2043 del codice civile con riferimento alla mancata chiusura del parcheggio (rilevando il fatto che trattavasi di una misura non obbligatoria). Pertanto la domanda risarcitoria deve essere accolta nella congrua misura della metà».
E tirando fuori l’Aca da ogni responsabilità, il giudice afferma che «per il resto gli asserti del Comune circa la propria estraneità rispetto alla gestione del parcheggio sono rimasti privi di concreta dimostrazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

