«Avvelenamento e disastro ci sono stati»

ln 250 pagine i giudici spiegano i motivi delle condanne in appello. Il dolo non è provato, la colpa c’è ma in parte prescritta
L’AQUILA. In 251 pagine i giudici della Corte di appello di Assise dell’Aquila spiegano l’effetto Bussi: l’avvelenamento e il disastro ci sono stati. La volontà di commettere il primo dei due reati non è provata. Per quanto riguarda il secondo c’è solo la colpa. Che resiste alla prescrizione. E una parte degli imputati va condannata, in modo soft. Così scrivono i giudici Luigi Catelli e Armanda Servino, presidente e consigliere relatore, insieme ai sei giudici popolari. Entriamo nel merito di una sentenza che ha ribaltato, senza rivoluzionarle, le assoluzioni di primo grado. Che sollevarono reazioni, polemiche e clamore.
L’avvelenamento di acque. Il reato c’è dal punto di vista oggettivo. In primo grado, i giudici scrissero di no perché «l’oggetto della tutela penale della norma incriminatrice (...) è riservato alle sole acqua effettivamente destinate al consumo umano». Per i giudici d’appello invece «tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata». Ma non c’è dolo, cioè l’elemento soggettivo, perché non si è raggiunta la prova che gli imputati volessero avvelenare l’acqua delle falde: «Il reato in questione», scrive la Corte, «è punito a titolo di dolo generico e dunque perché possa ritenersi integrata la componente dolosa, è necessario provare la certa o altamente probabile rappresentazione dell'evento da parte dell'agente. Tale prova, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta a carico di (seguono i nomi degli imputati, ndr) che si sono succeduti nella direzione dello stabilimento e nei vertici del servizio di protezione ambiente-sicurezza del sito industriale». Così, per i giudici di secondo grado, l’avvelenamento è colposo «per le modalità di smaltimento adottate, contraria a norme di legge già all'epoca esistenti e, in ogni caso, ai generali obblighi di attenzione, precauzione diligenza». Ma il reato è estinto per prescrizione. E la prescrizione è «maturata già alla data della sentenza di primo grado, deve essere adottata».
Passiamo al disastro. C’è stato. «Non vi è dubbio che l’attività di contaminazione presenti quelle caratteristiche di durata, ampiezza ed intensità tali da farla ritenere straordinariamente grave e complessa». Scrivono i giudici d’appello. Che sottolineano «l’impatto sulla salute connesso alla intensità della contaminazione». E affermano che «la contaminazione si è protratta per decenni» e che «per la sua intensità, non sarà riparabile con normali opere di bonifica».
Ma anche in questo caso non c’è dolo diretto o intenzionale «non potendo affermarsi, in base al materiale probatorio offerto dalla pubblica accusa, che la contaminazione sia stata ideata, attuata e mantenuta, in esecuzione di una deliberata strategia di impresa».
Si è quindi trattato di un disastro colposo che però non può ritenersi prescritto perché siamo di fronte a un «fenomeno ancora attivo è diffusivo». E per «il progressivo distacco della “fase pura” (...) che migra nella falda e raggiunge i pozzi».
La conclusione. Per i giudici «gli effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi dell’evento distruttivo della massima pericolosità per la pubblica incolumità si sono manifestati (...) fino all’avvenuta dismissione del sito produttivo da parte del gruppo Montedison/Ausimont in favore della società Solvay, avvenuta il 1° maggio 2002». Che si traduce in una data: 7 aprile 2018. Quella della prescrizione.

