Bando per dirigente, la Uil contesta la Asl
La segreteria provinciale Uil Flp contesta il bando indetto dalla Asl di Pescara (per titoli e colloquio) per l’assunzione di un dirigente delle professioni sanitarie, ravvedendo «possibili profili...
La segreteria provinciale Uil Flp contesta il bando indetto dalla Asl di Pescara (per titoli e colloquio) per l’assunzione di un dirigente delle professioni sanitarie, ravvedendo «possibili profili di illegittimità, violazione di legge e abuso di potere». Denuncia il sindacato: «In modo del tutto illogico e illegittimo, l’amministrazione per reclutare il dirigente ha ritenuto di procedere a un’assunzione senza che sussista alcuna valida motivazione di urgenza o di necessità per ricorrere a un istituto che, per la sua natura speciale e derogatoria rispetto all’ordinaria procedura concorsuale, necessita di un’applicazione circostanziata, residuale e soprattutto
limitata a casi di contingente necessità». Il riferimento è all’articolo 15 septies, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 che, fa presente il sindacato, «prevede l’affidamento di incarichi a tempo determinato a esperti di comprovata esperienza per lo svolgimento di particolari
mansioni: tale duplice requisito non trova riscontro nei compiti dell’incarico in questione, poiché la dirigenza delle professioni sanitarie non presuppone alcuna specifica conoscenza né tantomeno attività peculiari che necessitano il ricorso a particolari figure professionali. Inoltre non sussiste nemmeno alcun motivo di urgenza amministrativa, in quanto le funzioni bandite vengono attualmente svolte regolarmente da funzionari
incaricati di posizione organizzativa. Il bando in questione vìola la normativa concorsuale per l’accesso alla dirigenza che prevede il ricorso alla normale procedura concorsuale con prove d’esame, previo esperimento della mobilità».
limitata a casi di contingente necessità». Il riferimento è all’articolo 15 septies, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 che, fa presente il sindacato, «prevede l’affidamento di incarichi a tempo determinato a esperti di comprovata esperienza per lo svolgimento di particolari
mansioni: tale duplice requisito non trova riscontro nei compiti dell’incarico in questione, poiché la dirigenza delle professioni sanitarie non presuppone alcuna specifica conoscenza né tantomeno attività peculiari che necessitano il ricorso a particolari figure professionali. Inoltre non sussiste nemmeno alcun motivo di urgenza amministrativa, in quanto le funzioni bandite vengono attualmente svolte regolarmente da funzionari
incaricati di posizione organizzativa. Il bando in questione vìola la normativa concorsuale per l’accesso alla dirigenza che prevede il ricorso alla normale procedura concorsuale con prove d’esame, previo esperimento della mobilità».

