Bonus per le facciate dei micro condomini

L’ok dell’Agenzia delle entrate anche per edifici con 2 inquilini
L’Agenzia delle entrate apre alla svolta per il Bonus facciate: arriva l’ok definitivo che farà felici tutti i condomini. Secondo una circolare dell'Agenzia delle Entrate può accedere al bonus facciate anche un condominio "minimo", che può sostenere integralmente il costo degli interventi.
Quando si parla di “condominio minimo” si intende indicare un condominio che abbia un minimo di due abitazioni al suo interno, appartenenti a famiglie diverse, fino ad un numero massimo di 8 condòmini differenti. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il chiarimento significativo dell’Agenzia delle Entrate è contenuto nella risposta 499 del 21 luglio chiarisce così un aspetto borderline, legato proprio all’accesso al bonus per quei condomini giudicati inizialmente troppo piccoli. La risposta è arrivata ad una palazzina di tre unità immobiliare, la cui proprietà è suddivisa tra marito e moglie, ma al di là del caso specifico questa interpretazione è valida anche per altri situazioni similari che intendano eseguire interventi di rifacimento della facciata. C'è comunque una premessa all’approvazione è che il condominio possegga tutti i requisiti di legge necessari per accedere al bonus facciate e naturalmente che anticipi tutta la somma necessaria per dare avvio ai lavori e per concluderli.
Quindi: in regola con i requisiti e anticipo di tutta la somma. Solo a questo punto sarà possibile sfruttare l’agevolazione fiscale con il relativo credito d’imposta. In questa condizione particolare però sarà necessaria una delibera approvata all’unanimità. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sono arrivati con la circolare 2/2020 sulla modalità di fruizione del bonus e dall’articolo 1123 del codice civile incentrato sui lavori delle parti comuni di un condominio. Questa norma specifica che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. La specifica dell’Agenzia delle entrate ribadisce che per sfruttare le agevolazioni del bonus facciate serve un criterio diverso dal 1123, solo se l’assemblea approva all’unanimità e questo è valido anche per il condominio minimo, ovverosia composto da meno di otto condomìni.

