Bonus per stagionali: ecco chi può ottenerli

15 Agosto 2021

Turismo, agricoltura e pesca: domande entro il 30 settembre

Bonus stagionali 2021, turismo, agricoltura e pesca: l’Inps fa sapere che le domande devono essere inviate entro il prossimo 30 settembre, salvo non si sia già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni.
SOSTEGNI BIS. Con circolare numero 90 del 29 giugno 2021, l’Inps ha chiarito entro quando e chi deve inviare la domanda per beneficiare dell’indennità onnicomprensiva Covid-19 stanziata dal decreto Sostegni bis. Fatto salvo chi non avesse già fruito dell’indennità del decreto Sostegni per cui il ricevimento dell’una tantum è automatico, tutti gli altri che intendano beneficiare del bonus 2021 si devono attivare per inviare la relativa domanda. Per semplificare: chi ha beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni non deve inviare alcuna domanda; chi non ha mai ricevuto altre indennità e ha i requisiti per richiederla deve inviarla all’Inps entro il prossimo 30 settembre.
LE DOMANDE. Lo scorso 25 giugno l’Inps ha reso noto che il servizio per presentare la domanda è attivo e che, tranne per chi ha già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni per cui è previsto l’accredito automatico, la domanda deve essere inviata entro il 30 settembre.
COME FARE RICHIESTA. Se non si è percepita l’indennità prevista dal decreto Sostegni, l’interessato potrà accedere alla nuova indennità onnicomprensiva Covid-19 tramite domanda all’Inps esclusivamente in via telematica (Pin Inps, Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns); il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile; patronato.
INDENNITÀ PREVISTE. Il decreto Sostegni bis ha previsto un’indennità onnicomprensiva Covid-19 a favore dei lavoratori stagionali, del settore turismo, di pescatori autonomi, di operai agricoli, e di altri lavoratori (i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo). In particolare, è stata stanziata un’indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità introdotta dal decreto Sostegni; un’indennità una tantum di 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; una una tantum di 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.