Buoni fruttiferi senza scadenza Le Poste condannate a pagare

Una donna mette da parte 5mila euro nel 2002 senza sapere che il termine è di 7 anni, poi nel 2022 è costretta ad avviare una causa per riavere i suoi soldi. Il giudice: «Su quei titoli nessuna indicazione»
PESCARA. Due buoni fruttiferi da 2.500 euro l’uno sottoscritti nell’ufficio postale di Montebello di Bertona nel 2002. Una residente voleva mettere da parte i suoi risparmi e farli fruttare. Ma su quei buoni non era indicata la scadenza di 7 anni: nel 2022, vent’anni dopo la sottoscrizione, quando si è presentata allo sportello è stato un impiegato a dirle che ormai non poteva più ritirarli e che i soldi erano svaniti. Adesso, una sentenza del tribunale di Pescara ha restituito i risparmi alla donna: «Il diritto non può ritenersi prescritto». Secondo il giudice Federico Ria, sui buoni non c’era traccia della scadenza e la donna non poteva saperla, così come non poteva conoscere la prescrizione di 10 anni: «Nessuna indicazione della prescrizione del diritto derivante dai buoni emessi risulta essere stata apposta sui buoni fruttiferi oggetto di causa». Così la risparmiatrice, assistita dall’avvocato Dario Antonacci si è vista riconoscere il diritto a percepire il capitale investito oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno.
La sentenza spiega: «Palese è la violazione degli obblighi informativi imposti dalla specifica normativa a Poste Italiane, con la conseguenza che il consumatore non è stato posto in condizioni di attivarsi per la riscossione di capitale ed interessi investiti nel termine di prescrizione previsto e richiamato». Secondo la sentenza, la donna non poteva sapere il termine esatto entro cui riscuotere i suoi soldi: «Il titolare di tali buoni non avrebbe potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione, essendo appunto incerta la scadenza del termine dell’investimento». E la sentenza spiega anche un altro dettaglio: «Non risulta che, nel caso di specie, vi sia stata la consegna agli attori, sottoscrittori dei titoli, del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Né risulta che Poste italiane spa abbia esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata dei buoni fruttiferi postali».
Un concetto quello della mancata informazione che il giudice evidenzia anche in un altro passaggio: «L’ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell’inadempimento dell’emittente i titoli; la circostanza non può essere considerata dunque come un impedimento soggettivo», quindi non può essere addebitabile alla risparmiatrice «quanto piuttosto una causa giuridica (l’inadempimento appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto».

