«Bussi non è come il caso Eternit, ma la legge va cambiata»

Bellomo, docente di diritto ed esperto di norme ambientali «Processi danneggiati da lungaggini e prescrizioni dei reati»
PESCARA. Eternit come Montedison? Forse no, le due vicende hanno seguito percorsi diversi, e per quella di Bussi l'accusa di disastro doloso resterà in piedi per altri tre anni, quella di avvelenamento delle acque per altri diciotto.
Il processo è in corso e tra meno di un mese approderà a sentenza davanti alla Corte d’Assise di Chieti presieduta da Camillo Romandini. Venerdì prossimo, parleranno ancora le difese dei 19 imputati.
Il caso di Casale Monferrato, però, rende facile l'accostamento agli scenari che potrebbero aprirsi per la discarica abruzzese, se non altro per un aspetto: il rapporto che intercorre tra il diritto penale e la legislazione ambientale e tutte le riflessioni che tale rapporto comporta.
Ne abbiamo parlato con il ricercatore dell'università D'Annunzio Gianluca Bellomo, professore di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto pubblico dell'ambiente nel corso di laurea in Economia aziendale. Classe '71, Bellomo vanta un ricco curriculum accademico nell'ambito del diritto pubblico ambientale.
Professor Bellomo, quanto è efficace a oggi la legislazione ambientale italiana?
«La materia ambientale è una materia atipica, che va inserita in un contesto globalizzato, di tipo sovranazionale e spesso proprio per questo non gestibile con strumenti giuridici nazionali. Tale caratteristica ha dato origine nel tempo alla nascita del diritto dell'ambiente. Sin dagli anni '70, l'Unione europea ha cominciato a emanare direttive e standardizzare la normativa in tal senso, e ancora oggi le normative italiane sono per la stragrande maggioranza di derivazione comunitaria. Il problema è però un altro, e cioè che il diritto penale italiano non nasce per le tematiche ambientali, e non è mai stato adeguato per esse. La magistratura, però, opera su casi concreti, e questo ha obbligato troppo spesso la giurisprudenza penale a superare il proprio ruolo di interprete della legge per svolgere un ruolo di supplenza nei confronti del legislatore».
In altre parole, il magistrato deve intervenire in una sorta di "vuoto normativo".
«Sì, ha dovuto svolgere un'azione adeguatrice che anche se opportuna non è stata indolore per l'ordinamento, e troppo spesso si è rivelata inefficace. A confermare questo aspetto è una relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta nel 1998, nella quale si leggeva già la necessità di un adeguamento del diritto penale. La normativa in materia ambientale a livello sanzionatorio non prevede fattispecie di delitto, i reati ambientali sono contravvenzionali e quasi sempre di modesta portata. Questo aspetto contrasta con le attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, poiché le sanzioni delle leggi speciali appaiono del tutto inadeguate a scoraggiare i vantaggi economici che determinano».
L'altra considerazione poi sarebbe: quando si parla di disastro ambientale, in che momento si interrompe il reato? «È un'altra questione spinosa. Il legislatore potrebbe risolverla, decidendolo lui. Ad oggi è il magistrato che di fatto interpreta questo aspetto, proprio in virtù di quella funzione suppletiva di cui si è parlato. La prescrizione parte da quando l'azienda che inquina chiude, o da quando finiscono i suoi effetti? Certo, tempi brevi di prescrizione (per il disastro ambientale è di 15 anni, ndc) rapportati a una magistratura lenta, sono due elementi che messi insieme non rispondono adeguatamente alla richiesta di giustizia».
Viene meno dunque l'efficacia del diritto penale nel risolvere certi tipi di problemi?
«Io tutta questa efficacia non l'ho vista. Attualmente, si prendono provvedimenti che agiscono ex post, non prevengono il problema e comportano costi giudiziari altissimi. Dovremmo capire che ruolo vogliamo dare al diritto penale. La soluzione del problema non può che passare da un adeguamento di esso, in forma coordinata con tutti gli altri elementi che compongono il sistema giuridico di tutela dell'ambiente, provvedendo a inserire apposite ipotesi di reato legate alla tutela del bene ambiente al fine di perseguire sanzioni efficaci, proporzionate e realmente dissuasive. Inoltre, si dovrebbe lavorare su altri tipi di strumenti, preventivi».
Cioè?
«L'italia può fare molto di più nell'attuazione dei principi comunitari di prevenzione e di precauzione. Questi ultimi si differenziano a seconda che vi sia o no la certezza scientifica sul nesso di causalità con i danni all'ambiente derivanti dal verificarsi di un determinato evento. Oltre a utilizzare strumenti coercitivi, sarebbe bene fare spazio a strumenti a contenuto economico in modo che alle aziende convenga fare le cose per bene e non vivano la tutela ambientale come un mero vincolo. Penso ad esempio alle certificazioni ambientali, ai marchi di qualità, in un'ottica di Green economy. In molti casi, i tradizionali strumenti giuridici si rivelano inadeguati a fronteggiare la rapidità di cambiamento che caratterizza la materia ambientale».
Quanto ne sanno le nostre imprese di Green economy, e quanto applicano tali principi nelle strategie aziendali?
«Green economy per i soggetti pubblici vuol dire sfruttare il mercato per garantire un minore impatto sull'ambiente; per quelli privati collegare la redditività dell'impresa all'innalzamento delle performace ambientali proprie e del mercato. Io credo che su questo aspetto ci sia tanto ancora da lavorare su entrambi i fronti, soprattutto oggi con i ferrei paletti alla spesa pubblica che tanto condizionano le scelte nazionali. Bisogna cercare di sviluppare un nuovo rapporto con i temi ambientali che devono entrare appieno nelle strategie imprenditoriali. Su di esse si deve basare la competitività delle nostre aziende e dei nostri territori nel mercato globale».
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