Campeggi, villaggi turistici e resort: ecco le nuove regole

22 Gennaio 2024

Vengono introdotte le “stelle” e le “vele” per dare il voto di qualità alle attività all’aperto  Stabilite le norme anche per le aree di sosta dei camper e gli accessi alle persone disabili

L'AQUILA. Nuove regole per campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e marina resort. La giunta regionale ha approvato il disciplinare che definisce le caratteristiche e le modalità di esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante in Abruzzo. Il livello di classificazione delle attività, che varia da 1 a 5 stelle, sarà assegnato in base agli standard qualitativi minimi, alle prestazioni, alla qualità dei servizi offerti e alle attrezzature presenti.
PERIODI DI APERTURA.
Il disciplinare rende attuabile la gestione di campeggi e villaggi turistici direttamente da parte di enti locali, con l'affidamento a soggetti terzi tramite la stipula di appositi contratti o convenzioni.
Per quanto riguarda i periodi di attività, i campeggi, i villaggi turistici e i marina resort possono essere ad apertura annuale o stagionale: nel secondo caso l'apertura non può essere inferiore a novanta giorni e superiore a sei mesi. Oltre al normale periodo di apertura stagionale, il gestore può effettuare tre aperture straordinarie in un anno, della durata massima di quindici giorni ciascuna.
Gli esercizi annuali possono procedere alla chiusura temporanea del complesso inoltrando una comunicazione al Comune.
Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi ed è ammessa una sola proroga. La permanenza nelle strutture ricettive dedicate al turismo itinerante è consentita: nelle aree di sosta, per un massimo di 48 ore consecutive e nelle aree “camper service" per il tempo necessario alla fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di smaltimento delle acque reflue nell’impianto igienico-sanitario.
SERVIZI AGGIUNTIVI
I gestori delle strutture ricettive all’aperto possono offrire alla propria clientela dei servizi aggiuntivi ai fini dell’ottenimento delle categorie di vertice nella classificazione dell'attività. In caso di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto all'interno dei complessi ricettivi all'aperto, si applica la disciplina vigente in materia di attività commerciali. Se aperti al pubblico, i punti ristoro devono essere indicati nella planimetria del complesso. Inoltre, la struttura può consentire l’accesso di animali da affezione al seguito della clientela con idonea pubblicità.
LA CLASSIFICAZIONE
Il livello di classificazione delle strutture ricettive all’aperto è assegnato sulla base degli standard qualitativi riferiti alle prestazioni: il sistema fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà dei servizi, del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, con una classificazione che va da 1 a 5 stelle per i campeggi, da 2 a 5 stelle per i villaggi turistici e da 3 a 5 stelle per i campeggi e villaggi turistici che aggiungono la denominazione “glamping” (campeggi di lusso). Non è prevista alcuna classificazione per le aree di aree sosta, camper service e punti sosta destinati al turismo itinerante.
Infine, per i marina resort la classificazione varia da 1 a 4 vele. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva all’aperto indica espressamente la tipologia di appartenenza e un nome di fantasia; può utilizzare, in alternativa, la dizione di “centro vacanze” oppure “glamping” e non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive all’aperto già operative nello stesso comune o dei territori limitrofi.
ACCESSIBILITÀ
I campeggi, i villaggi turistici e i marina resort sono tenuti ad esporre il segno distintivo della classe assegnata reso ben visibile. All'interno di ogni struttura devono essere esposte, in modo ben visibile al pubblico, la copia dell'autorizzazione di inizio attività e una tabella riepilogativa dei prezzi massimi praticati.
Per le strutture di nuova realizzazione o in caso di ristrutturazione è obbligatorio un idoneo accesso a livello stradale o facilitato o la presenza di un ascensore a norma handicap e deve essere rispettato il requisito della visitabilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Per quanto riguarda i requisiti igienico - sanitari delle strutture all'aria aperta, l’area di pertinenza deve essere delimitata con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni non facilmente superabili.
Il terreno deve essere attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche senza pregiudizio dell’assetto idrogeologico.
La struttura deve essere facilmente accessibile anche ai veicoli con rimorchio e dotata di una o più aree di parcheggio, laddove possibile coperti. I locali in muratura o prefabbricati in cui sono collocati i servizi igienico-sanitari devono essere illuminati e areati naturalmente con finestre o, in alternativa, con dispositivi di aspirazione per i necessari ricambi d’aria.
Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di acqua potabile di almeno 20 litri a persona al giorno.
TURISMO ITINERANTE
Nelle aree destinate al turismo itinerante vanno esposte il regolamento interno, la toponomastica del comune dove è ubicata la struttura con le informazioni turistiche aggiornate, l’indicazione dei percorsi e degli orari dei servizi di trasporto pubblico, un pannello informativo su cui riportare il costo giornaliero della sosta e gli orari di entrata e di uscita, incluso il periodo di vigilanza dell’area.
Infine, le aree di sosta attrezzate per camper devono precedere, laddove possibile, la vicinanza di mezzi di trasporto pubblico, se resi necessari come distanza dal centro abitato, da esercizi commerciali, impianti di ristorazione, ricreativi e culturali, e officine di assistenza meccanica.
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