CHE COSA DICE LA LEGGE
Per Procreazione medicalmente assistita (Pma) si intende l’insieme di tutti i trattamenti nei quali i gameti, sia femminili (ovociti) che maschili (spermatozoi), sono trattati al fine di determinare...
Per Procreazione medicalmente assistita (Pma) si intende l’insieme di tutti i trattamenti nei quali i gameti, sia femminili (ovociti) che maschili (spermatozoi), sono trattati al fine di determinare il processo riproduttivo. I paesi nei quali le lesbiche (single o in coppia) possono accedere alla Pma sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.
In Italia la procreazione assistita è disciplinata dalla legge 40/2004, ma è espressamente vietata per coppie dello stesso sesso. «Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Così recita l’articolo 5 della legge 40/2004 sulle Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Tra le tecniche di Pma a cui due donne, solo in determinati paesi stranieri, possono sottoporsi per avere un figlio c’è la fecondazione in vitro con sperma di donatore (Fiv-et): fecondazione in vitro dell’ovulo con successivo trasferimento dell’embrione così formato nell’utero della donna.
In Italia la procreazione assistita è disciplinata dalla legge 40/2004, ma è espressamente vietata per coppie dello stesso sesso. «Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Così recita l’articolo 5 della legge 40/2004 sulle Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Tra le tecniche di Pma a cui due donne, solo in determinati paesi stranieri, possono sottoporsi per avere un figlio c’è la fecondazione in vitro con sperma di donatore (Fiv-et): fecondazione in vitro dell’ovulo con successivo trasferimento dell’embrione così formato nell’utero della donna.

