Chi è soggetto ai controlli dell’Agenzia

I fornitori e i soggetti cessionari, chiarisce l'Agenzia delle entrate nella guida aggiornata all'utilizzo del Superbonus 110%, rispondono solo per l’eventuale uso del credito d’imposta in modo...
I fornitori e i soggetti cessionari, chiarisce l'Agenzia delle entrate nella guida aggiornata all'utilizzo del Superbonus 110%, rispondono solo per l’eventuale uso del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi. Il decreto legge 77 del 2021 ha introdotto importanti semplificazioni sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.È stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi i lavori che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas). Alla conclusione dei lavori, inoltre, non è più richiesta la segnalazione certificata di inizio attività. (m.p.)

