Comunali, c’è il ricorso al Tar: operazioni elettorali illegittime

8 Agosto 2024

Una candidata non eletta della lista “Carlo Costantini sindaco” e un’altra cittadina chiedono di annullare o correggere l’esito del voto di giugno che ha decretato al primo turno Masci sindaco 

PESCARA. Migliaia di schede autenticate di cui si è persa la tracciabilità (nel senso che non risultano annotate nei verbali di consegna stilati dai presidenti di sezione) e altre migliaia di schede consegnate sì ma, al contrario, avanzate non autenticate. E poi «circostanza ancor più grave» rilevata almeno in due sezioni, «schede non autenticate utilizzate dagli elettori per votare». È su questo e sul rischio della cosiddetta “scheda ballerina”, vale a dire schede non autenticate prelevate dalle sezioni e consegnate agli elettori prima di votare, che si basa il ricorso al Tar con cui una candidata non eletta della lista “Carlo Costantini sindaco di Pescara” e un’altra cittadina chiedono di annullare o correggere gli esiti delle operazioni elettorali dell’8 e 9 giugno per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Pescara. Elezioni vinte al primo turno dal sindaco uscente di centrodestra Carlo Masci che ha superato il 50% con 31.535 preferenze e uno scarto di soli 584 voti, precedendo il candidato sindaco per il centrosinistra Carlo Costantini (21.192 preferenze pari al (34,24%), il civico Domenico Pettinari (8.096 voti, 13,08%) e Gianluca Fusilli (1.070, 1,73%).
A presentare il ricorso, notificato ieri, sono stati gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Luca Presutti, con il Tar che ha fissato l’udienza al 13 settembre. «Le circostanze di fatto che sono alla base dei motivi di ricorso», si legge nel ricorso, «rivelano l'esistenza di un quadro di diffusa illegittimità nella conduzione delle operazioni elettorali, che hanno interessato pressoché due terzi delle 170 sezioni, comprovato da riscontri oggettivi e documentali, prima ancora che da plurimi e convergenti indizi che rendono evidente la fondatezza del ricorso».
In particolare, emerge dal ricorso, in otto sezioni non sarebbero state indicate le schede autenticate, in 27 non sarebbero state indicate le schede autenticate non utilizzate, in 47 si riscontrerebbero «difformità tra schede autenticate, utilizzate e avanzate», in 29 non sarebbero presenti «indicazioni di schede consegnate e/o avanzate non utilizzate». Inoltre, «156 verbali di consegna delle schede elettorali non sono stati rinvenuti, 14 liste degli elettori e registro dei votanti non sono stati rinvenuti», mentre «undici sezioni sono con un numero abnorme di schede autenticate rispetto agli iscritti». Anche «le difficoltà dell'Ufficio Centrale» di «compensare le irregolarità» rinvenute nei verbali di 34 sezioni certificherebbe «la presenza di innumerevoli e gravi» violazioni, che «hanno oggettivamente influito sulla sincerità e sulla libertà del voto e sull'affidabilità del risultato finale e sulla sua genuinità».
Secondo i ricorrenti, inoltre, «gli eventi accaduti in più della metà delle sezioni, con riguardo al possibile fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina”, risultano di per sé già idonei a condurre al travolgimento dell’esito elettorale». E nel voler illustrare tale sistema, i legali citano una sentenza del Tar del Lazio secondo cui «dietro l’apparente minimo scarto tra il numero delle schede autenticate come risultante dai verbali delle sezioni, e quello delle schede autenticate adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate, effettivamente rinvenute dalla prefettura, può nascondersi il fenomeno della scheda ballerina, consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio. Metodo destinato a incidere sulla correttezza del voto in maniera esponenziale e determinabile a priori». E ribadiscono i ricorrenti: «L’utilizzo anche di una sola “scheda ballerina”, stante la reiterabilità della fuoriuscita di schede autenticate e non votate, partendo dall’iniziale sottrazione anche di una sola di esse, è in grado di alterare in maniera esponenziale la libera espressione del voto e incidere sul risultato elettorale». Di qui la richiesta di «annullare e correggere gli esiti delle operazioni elettorali».