Comune condannato a pagare la Telecom

PESCARA. Il giudice di pace del tribunale di Pescara ha preso la sua decisione: il Comune è stato condannato a pagare alla Telecom 4.365,60 euro, «oltre interessi legali maturati e maturandi», quasi...
PESCARA. Il giudice di pace del tribunale di Pescara ha preso la sua decisione: il Comune è stato condannato a pagare alla Telecom 4.365,60 euro, «oltre interessi legali maturati e maturandi», quasi 600 euro di spese legali più l’Iva. Lo prevede il decreto ingiuntivo 1237 appena arrivato in municipio. Un decreto ingiuntivo da onorare, così ha deciso il giudice, in 40 giorni. Ma anche la giunta Alessandrini ha deciso: non vuole pagare e andrà in causa contro il colosso italiano della telefonia. Il sindaco Pd Marco Alessandrini ha convocato una riunione di giunta – presenti tutti gli assessori tranne Giacomo Cuzzi – e ha dato il via al contenzioso legale: sarà l’avvocato comunale Marco De Flaviis a difendere l’amministrazione nel giudizio.
Tutto ruota intorno a una discordanza di numeri che risale a 4 anni fa: una cifra di poco conto ma, in questo caso, è il principio che conta. La relazione dell’ufficio legale, confezionata per il sindaco e per la giunta, spiega che tra la Telecom e il Comune c’era un patto per spostare un’antenna dallo stadio Adriatico: «Un accordo in virtù del quale la società», dice la relazione, «si era resa disponibile a effettuare lo spostamento di un proprio impianto (pali e cavi) ubicati allo stadio Adriatico. Per detti lavori», afferma la nota del Comune, «la società inviava al protocollo dell’ente, il 6 febbraio 2010, un preventivo di 2.193,33 euro oltre Iva. Solo dopo l’esecuzione dei lavori e a seguito del ricevimento della fattura da parte della Telecom, il Comune era venuto a conoscenza che l’importo preteso per i lavori realizzati era discordante e significativamente maggiore rispetto al preventivo». La relazione del Comune si chiude così: «La pretesa della Telecom appare illegittima e infondata ed è opportuno fare opposizione al decreto ingiuntivo al fine di far acclarare l’inammissibilità, l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

