Conviventi etero i nuovi diritti

26 Luglio 2016

Con delega si potrà decidere sulla salute del compagno Sì ad alimenti per la sopravvivenza e subentro nell’affitto

Alimenti di sopravvivenza. Diritto a restare nella casa di convivenza. Perfino di decidere se donare gli organi o se staccare il respiratore. La legge Cirinnà (legge 20 maggio 2016, n° 76)non regolamenta solo le “unioni civili” fra persone dello stesso sesso. Riforma il diritto di famiglia riconoscendo anche diritti (e doveri) per le convivenze di coppie eterosessuali. Attenzione, però: solo le convivenze fra persone che vivono come marito e moglie. Non le convivenze fra coinquilini - ad esempio studenti universitari che cercano di dividere le spese. Né fra madri e figli, fratelli o parenti di vario livello, come spiega in questa piccola guida Angelo Schillaci, ricercatore di diritto comparato all'università La Sapienza di Roma.

CONVIVENZA

Per la legge Cirinnà, in vigore dal 5 giugno 2016, si intende per convivenza «uno stabile legame affettivo di coppia» che non incide sullo stato civile. In parole povere si entra in una convivenza a patto di non essere sposati con terzi o di non essere imparentati o di non vivere insieme per dividere le spese. E sulla carta di identità lo stato civile non viene modificato.

La convivenza deve essere provata: il modo più diretto è lo stato di famiglia, ma ci possono essere anche altri modi (ad esempio attraverso le testimonianze).

CASA

La convivenza dà diritto al subingresso in un canone di locazione in caso di decesso del convivente al quale sia intestato il contratto di affitto; di subentro nell'assegnazione dell'alloggio popolare; di permanenza nell'alloggio di proprietà del convivente deceduto da due a cinque anni.

RISARCIMENTI

In caso di decesso “per danno” - ad esempio incidente stradale, intervento chirurgico o caso di malasanità - al convivente sopravvissuto spetta il risarcimento nella stessa misura che spetterebbe al coniuge.

ASSISTENZA SANITARIA

Per la prima volta viene riconosciuto per legge il diritto al convivente all'assistenza sanitaria (in caso di ricovero) o all'assistenza penitenziaria, con le visite familiari.

Il dato più innovativo della legge - fa presente Schillaci - però è un altro: il convivente può delegare il compagno o la compagna a prendere decisioni riguardo allo stato di salute, in caso di sopravvenuta capacità di intendere e di volere. In pratica, il convivente può delegare il/la convivente a far staccare il respiratore, autorizzare un intervento ad alto rischio quando non sia più in grado di decidere in modo autonomo.

La stessa delega è prevista per la donazione di organi, per le disposizioni sul cadavere (se procedere a cremazione o sepoltura), per le celebrazioni funebri (se con rito civile o religioso).

ALIMENTI

In caso di cessazione della convivenza, il convivente più benestante è obbligato a versare gli alimenti a quello che si trovi «in stato di bisogno» per garantirne la sopravvivenza. Importo e durata degli alimenti sono proporzionali alla durata della convivenza. Non sono previsti, invece, gli alimenti di “mantenimento” come nei matrimoni, ad esempio per garantire al convivente meno abbiente il tenore di vita al quale era abituato durante la convivenza.

CONTRATTO DI CONVIVENZA

Durante la convivenza, la coppia può sottoscrivere - davanti a un notaio o con scrittura privata autenticata da un avvocato - un contratto nel quale si precisano i rapporti patrimoniali e le modalità di compartecipazione alle spese della vita comune.

QUANDO SCATTANO GLI OBBLIGHI

Le convivenze - precisa Schillaci - si attivano senza atti formali e possono essere vissute senza far scattare la legge Cirinnà. Le norme servono, però, in caso di conflittualità all'interno della coppia: possono essere invocate soprattutto dalla parte più debole. Oppure nel caso in cui parenti esterni alla coppia vogliano imporre volontà con condivise dai conviventi