«D’Alfonso e Rapino, nessuna propaganda sul referendum»

Il giudice respinge l’opposizione di De Sanctis e archivia le posizioni dell’ex governatore e dell’ex segretario del Pd
PESCARA. Le posizioni dell’ex governatore d’Abruzzo, Luciano D’Alfonso e dell’ex segretario regionale del Pd, Marco Rapino, «devono essere archiviate per infondatezza di qualsiasi ipotesi di reato». Il gup Antonella Di Carlo ha dunque sciolto ogni riserva rispetto all’udienza dell’8 febbraio scorso e definitivamente chiuso questo procedimento di archiviazione a cui si era opposta, per ben due volte, la parte offesa, Augusto De Sanctis, noto ambientalista abruzzese. «I motivi di opposizione», sintetizza il giudice nel suo provvedimento, «e le ulteriori indagini sollecitate, se sono apparsi “prima facie” pertinenti per decretare l’ammissibilità dell’opposizione con fissazione dell’udienza camerale, non sono, invece, idonei a supportare una diversa valutazione nel merito». Insomma sono state ritenute più che valide le tesi difensive degli avvocati Giuliano Milia e Angelo Tenaglia. Oggetto del contendere la propaganda elettorale in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Il denunciante, De Sanctis, lamentava il fatto di aver ricevuto degli sms sul suo cellulare e una lettera di invito a un incontro in favore del “sì” al referendum, firmata dall’allora governatore D’Alfonso. Il pm Salvatore Campochiaro liquidò il tutto con una richiesta di archiviazione a cui fece opposizione l’ambientalista. Il giudice condivise la posizione della parte offesa e dispose ulteriori indagini, fornendo al pm anche una serie di quesiti a cui rispondere. Il pm, dopo aver svolto questo supplemento di indagini, ripropose la richiesta di archiviazione che venne nuovamente opposta da De Sanctis che lamentava la violazione della tutela dei dati personali. Il gup, nel motivare l’archiviazione va anche oltre le ipotesi accusatorie contestate. Sulla privacy sottolinea che «difetta del tutto il profilo del “nocumento” che, alla luce della formulazione vigente della norma nell’inciso “arrecare danno”, costituisce parte integrante dell’elemento soggettivo del reato». «La disamina delle fattispecie concrete in cui la Corte di Legittimità ha effettivamente riscontrato il nocumento, conduce a escludere che nel caso di specie», prosegue il gup, «in cui le segnalazioni di De Sanctis sono il portato della sua contrarietà all’utilizzazione dei suoi dati personali per piegarli all’interesse personale di un partito e per esso di un suo rappresentante istituzionale allo scopo di reperire consenso, sia apprezzabile un’ipotesi concreta di vulnus e di discriminazione a causa della violazione della richiamata normativa». Quanto all’abuso d’ufficio, «la sussistenza del reato è esclusa perché la missiva a firma di D’Alfonso è stata redatta nella sua veste di presidente della Regione e non nello svolgimento delle funzioni proprie della carica, costituendo lo svolgimento delle funzioni il limite esterno della condotta di reato che esclude la rilevanza dell’abuso di qualità». E poi, come anticipato, il gup va anche oltre parlando del reato di molestie o disturbo delle persone, neppure contestato dal pm. «I tre contatti telefonici per comunicare che era stato organizzato un evento politico a sostegno dell’assenso alla consultazione referendaria sono stati ricevuti da De Sanctis che, come evincibile dall’articolazione e dalla datazione delle sue esperienze professionali e di impegno civile anche in ruoli apicali, è soggetto conosciuto nelle compagini amministrative non solo locali e conoscibile dalle rappresentazioni politiche che di quelle compagini sono organiche».

