Dalle mascherine al Green pass: ecco dove c’è l’obbligo

I dispositivi di protezione sono necessari in ospedali e Rsa Anche il certificato verde può essere richiesto ai visitatori
PESCARA. Dal primo novembre scorso non c’è più l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori della sanità. Ma restano in vigore molte altre misure anti-Covid. Per questo motivo è utile fare ordine in un momento delicato della pandemia. Che è ancora in corso e può riservare sgradevoli sviluppi. Non a caso il nuovo governo, dopo aver annunciato un allentamento degli obblighi, ha deciso di mantenere una linea di prudenza per quanto riguarda l’impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambito sanitario: anziché giungere al termine alla fine di ottobre, la necessità di indossare la mascherina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, con riguardo ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori “delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti”. Rispetto a tale obbligo restano ferme le due eccezioni stabilite a favore di bambini di età inferiore a sei anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (pensiamo, ad esempio, a patologie respiratorie), nonché per coloro che devono comunicare con persone disabili, in modo che non sia loro possibile fare uso della mascherina. Anche l’annunciato stop o, più precisamente, la sospensione fino al 30 giugno 2023, delle multe comminate agli over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19, ha subìto una battuta d’arresto: nonostante fosse giunto il via libera del Mef, la misura è sparita dal pacchetto degli emendamenti al decreto Aiuti-ter. Probabile, pertanto, che venga successivamente riproposta in un provvedimento successivo.
Fino al 31 dicembre resta l’obbligo di possesso di “Certificazione verde Covid-19” per l’accesso come visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e Rsa, e per permanere come accompagnatori di pazienti non Covid-19 nelle sale di attesa di pronto soccorso, strutture sanitarie e sociosanitarie. Il Green pass deve peraltro essere di tipo rafforzato, quindi rilasciato a seguito della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o, in alternativa, a seguito del ciclo vaccinale primario o di avvenuta guarigione, unitamente all’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare risultato negativo. Per quanto riguarda le misure in tema di gestione dei casi di positività, vale ancora la regola dei 5 giorni di quarantena per i soggetti contagiati e asintomatici oppure che risultano asintomatici da almeno 2 giorni, purché al termine di detto periodo risulti effettuato un test antigenico o molecolare di esito negativo.
In caso di persistente positività, il soggetto potrà comunque interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno, a prescindere dall’effettuazione del test. Per i contatti stretti, invece, scatta il regime di autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Infine, nonostante fosse prevista una modifica entro il 4 novembre, il protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (innanzitutto l’uso delle mascherine) resta in vigore. Anche se mantiene la caratteristica della volontarietà. (u.c.)

