«Delitto Bevilacqua, Mancinelli estraneo»

Il gip Sarandrea archivia la posizione dell’amico di Fantauzzi, il pizzaiolo che un anno fa uccise il 21enne in un pub
PESCARA. «La scarsissima credibilità soggettiva di Fantauzzi e la connessa inattendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni accusatorie nei riguardi di Mancinelli, tale da non consentire di valutare la fondatezza dell'una o dell'altra ricostruzione degli eventi, appare per di più priva di adeguati riscontri che facciano propendere per una delle versioni, non potendosi certamente ritenere tale la sola presenza di Mancinelli sul luogo dei fatti al momento della realizzazione dell'omicidio di Bevilacqua».
È uno dei passaggi centrali dell'archiviazione disposta dal gip Gianluca Sarandrea della posizione di Nunzio Mancinelli, 49 anni, nella vicenda dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, il 21enne ucciso con una fucilate il 16 settembre 2017 nel pub “Birrami” di Montesilvano, da Massimo Fantauzzi, pizzaiolo montesilvanese, reo confesso.
Mancinelli non è dunque coinvolto nel delitto. Il giudice ritiene che non ci siano «sufficienti elementi di accusa» e ha archiviato la posizione del 49enne «per non aver commesso il fatto». All'archiviazione, chiesta dal pm Paolo Pompa, si era opposta la madre del giovane ucciso, Maria Santeramo, assistita dall'avvocato Giancarlo De Marco. Secondo il gip «le diverse versioni fornite da Fantauzzi agli inquirenti, con le quali dapprima ha coinvolto Mancinelli nel proprio proposito criminoso, per poi scagionarlo integralmente e nuovamente coinvolgendolo nell'omicidio di Antonio Bevilacqua, costituiscono chiari indici di sicura inattendibilità dell'indagato».
Quella notte di un anno fa a far precipitare la situazione sarebbe stata la parola "infame" pronunciata da Bevilacqua durante una discussione. Per riparare a questa offesa, il pizzaiolo avrebbe deciso di dare una lezione al 21enne, che si sarebbe dovuta concludere con la gambizzazione. Nel provvedimento di archiviazione, nell'escludere «che vi fossero reali motivazioni a che Mancinelli avesse spinto a compiere un reato di particolare gravità», viene anche ricostruito il possibile movente dell'omicidio da parte di Fantauzzi: «La decisione di realizzare un delitto di tale efferatezza (non potendosi di certo credere che l’intenzione fosse solo quella di ferire alle gambe Bevilacqua potendosi ricavare dal filmato che ritrae la scena che Fantauzzi senza tentennamenti abbia puntato l'arma al volto della vittima, manifestando in modo evidente dunque quali fossero le sue intenzioni) non potesse essere determinato solo dall'affronto subito, per quanto percepito come grave, qualche minuto prima dei fatti, dovendosi invece ritenere ben più plausibile che le reali ragioni di tale gesto riposassero nelle giustificazioni fornite da Fantauzzi al pm quando ha riferito di essere continuamente vessato da Bevilacqua», il quale per recuperare le somme che il pizzaiolo gli doveva, «aveva minacciato di compiere azioni violente nei confronti della figlia». Un debito dell'omicida nei confronti della vittima, stando sempre alle dichiarazioni di Fantauzzi rilasciate al gip di Roma e poi al pm, che sarebbe «legato alla cessione di stupefacente».
Infine, il giudice, anche nell'ipotesi di voler ritenere che Mancinelli fosse al corrente del proposito di Fantauzzi, reputa che non sia ravvisabile un contributo causale all'omicidio: «Dunque alcun contributo sarebbe stato fornito da Mancinelli né in termini di agevolazione alla commissione del delitto, per come evidenziato dall'opponente, in quanto non ha affatto coadiuvato il complice nella localizzazione dell'obiettivo, circostanza questa da escludere posto che dai filmati tratti dalle telecamere posizionare all'esterno del pub, si nota che Mancinelli non entri affatto nel locale dove invece Fantauzzi irrompe con sicurezza e fa fuoco sulla vittima». Peraltro, «tutt'altro che dimostrata appare la circostanza secondo cui Fantauzzi, armato di fucile, in prossimità del locale avesse fatto un segnale a Mancinelli, che gli avrebbe risposto con un gesto».
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