Ecco le cose da non fare in riva al mare

Niente racchettoni o altri giochi nelle aree demaniali non autorizzate
PESCARA. Vietato tuffarsi dagli scogli. Vietato occupare con sdraio e lettini la fascia di 5 metri della battigia che deve essere lasciata libera per permettere il transito dei mezzi di soccorso. Vietato anche accendere fuochi e fornelli, sostare in tenda o camper sulla spiaggia, alloggiare negli spogliatoi o dormire sulle sdraio degli stabilimenti durante la notte. E, dopo il tramonto, mai abbandonare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie, sdraio e lettini. Per la serie «che fatica riportarli a casa, tanto domattina torno in spiaggia». Ma non è tutto. Vietati i racchettoni e altri giochi sulle aree demaniali non autorizzate, i volumi spacca-timpani della musica e, ovviamente, shampoo e sapone sono banditi dalle docce.
Vietato e consentito. Insomma, la lista delle cose da non fare assolutamente sulla spiaggia, è lunga e articolata. E comprende anche regole di buon senso. Come quella che vieterebbe certi voci gracchianti di madri che richiamano i figli a distanze siderali. Ma cossa è invece permesso sulle spiagge del litorale abruzzese? Sì al footing e alle passeggiate a qualunque ora del giorno. Si possono portare gli amici a quattro zampe nei lidi che sono attrezzati per offrire il servizio. E’ persino possibile, ma solo d’inverno (dal 23 ottobre al 4 marzo), fare passeggiate a cavallo sulla battigia, previa autorizzazione del Comune competente. L’elenco dei divieti e dei via libera (vedi tabelle a fianco), comprende anche molte curiosità. Citate nelle ordinanze per la sicurezza balneare emanate dalla Guardia Costiera (la 42 del 2015, tutt’oggi in vigore, a firma del capitano di Vascello comandante della capitaneria di Pescara Enrico Moretti) su disposizione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione Abruzzo-Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio e servizio politiche turistiche, demanio marittimo e sostegno alle imprese, anno 2017. Chi non ne rispetta le disposizioni rischia sanzioni pesanti da 100 a 1.000 euro. Da saldare con bollettini F24 entro 60 giorni.
Regole in bella vista. La Guardia Costiera ricorda ai titolari degli stabilimenti di esporre in bella vista le ordinanze e si appella al buon senso degli utenti del mare per il rispetto delle normative. Per le emergenze in mare non dimenticare di annotare il numero blu 1530. I preparativi e gli allestimenti delle aree in concessione dei balneatori e delle spiagge libere, recitano le ordinanze, possono iniziare ogni anno il 1° marzo e concludersi entro il 26 maggio per poter essere operativi, ufficialmente dai primi di giugno fino a settembre inoltrato. Ma gli imprenditori balneari avviano la stagione sempre con molto anticipo, tempo permettendo. La balneazione è consentita in sicurezza entro i 300 metri dalla costa. Oltre i 300 metri, vengono predisposti i corridoi di lancio per il transito delle imbarcazioni a motore, vela e a vela con motore ausiliario. Il limite delle acque sicure raggiunge un metro di profondità entro il quale devono limitarsi i nuotatori non esperti. Chi si trova al di fuori delle acque riservate ha l’obbligo di esporre i palloni galleggianti di colore rosso e indossare le calottine colorate per essere riconoscibili.
Bagnini all’arrembaggio. Poi ci sono gli obblighi a carico dei concessionari e dei comuni.A cominciare dall’attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (a partire dalle ore 10) con assistenti abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto e Società nazionale di Salvamento e salvamento acquatico. Gli operatori devono essere dotati di binocoli, pinne, maschere, galleggianti, caschi, giubbotti e natanti attrezzati per il soccorso. I cartelli di pericolo devono essere scritti, oltre che in lingua italiana, anche in inglese, francese e tedesco. E’ data facoltà ai concessionari balneari di utilizzare moto d’acqua dotate di barelle. Le spiagge in concessione e le spiagge libere possono essere dotate, facoltativamente, di defibrillatori semi automatici esterni completi di attrezzature. Concessionari e comuni hanno facoltà di concedere il servizio previa comunicazione all’autorità marittima e alla centrale operativa del 118.
Segnaletica visibile. I servizi per disabili (legge 104/92) devono riportare la segnaletica con i simboli internazionali ben visibili, per consentirne l’immediata individuazione. Sempre più stabilimenti balneari, inoltre, stanno attrezzando aree per lo sgambettamento e il ristoro degli animali da affezione. Il regolamento è disciplinato dalla legge regionale19 del 2014. Tra le curiosità, durante il periodo invernale (dal 23 ottobre al 3 marzo per la Regione e dal 6 settembre al 31 maggio per la Guardia Costiera) gli stabilimenti possono aprire al pubblico per consentire i bagni di sole attraverso l'elioterapia, ma i titolari dei lidi interpellati si riservano, per il momento, di avviare questo servizio che comporterebbe notevole dispendio economico per attrezzare la concessione a fronte di una carenza di flussi turistici interessati al “mare d'inverno”, così viene definito nelle ordinanze.

