Eco e sismabonus, sciolti i primi dubbi

28 Maggio 2020

L’Agenzia delle entrate dà spiegazioni su detrazione congiunta o ai coeredi

L’AQUILA. L’Agenzia delle entrate diretta da Antonino Maggiore affronta alcuni casi particolari nell’ambito dell’applicazione dei bonus in edilizia legati a lavori di efficientamento (ecobonus), riduzione del rischio sismico (sismabonus) e recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni) previsti dal decreto Rilancio.
La detrazione unica che accorpa ecobonus e sismabonus è fruibile solo se sussistono tutti i requisiti previsti per ciascuna agevolazione. Lo spiega l’Agenzia nella risposta numero 138/E del 22 maggio 2020, che chiarisce anche un altro punto: il bonus fiscale potrà essere applicato su un ammontare di spesa non superiore a 136mila euro per ciascuna delle unità immobiliari che costituivano inizialmente l’edificio poi riconvertito (catastalmente, deve trattarsi di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio e non di nuova costruzione nonché F/2). Non solo: l’importo corrispondente ad una detrazione congiunta può essere trasformato in credito d’imposta cedibile a terzi (comma 2-sexies dello stesso articolo 14), secondo le modalità fissate per le due agevolazioni, ma esclusivamente gli interventi agevolabili sulle parti comuni degli edifici (risposta n. 139/2020).
Va ricordato che per l’ecobonus è incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi: 1) di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie; 2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici; 3) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. La fruizione della detrazione prevede cinque rate di pari importo.
Altro chiarimento dell’Agenzia delle entrate riguarda il bonus ristrutturazione. Le quote residue del credito d’imposta relativo a una detrazione Irpef pluriennale possono essere cedute se chi ha effettuato la spesa perde il diritto di proprietà sugli immobili a favore di altri eredi. In pratica, l’erede che ha sostenuto la spesa può cedere le rimanenti rate del bonus ristrutturazione su beni divisi per successione nel momento in cui ne perda il diritto in favore di chi fruisce dei diritti reali di godimento.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è la numero 142 del 22 maggio a specifico interpello. Se quindi un genitore cede la casa ai figli, questi sono legittimati a portare in detrazione le quote residue del bonus ristrutturazione.
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